Spesometro: scadenza secondo trimestre al 1° ottobre e terzo a febbraio

L’iter di conversione del decreto dignità la cui legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto scorso, ha apportato alcune novità rispetto a quanto previsto dal testo inziale del D.L. n. 87/2018 approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018 in riferimento anche alla misura dello spesometro. 

Le novità riguardano alcune disposizioni fiscali, che tuttavia non risultano essere cosi eclatanti, in particolare viene assorbito il decreto sulla proroga della fatturazione elettronica per i carburanti al 1° gennaio 2019.

Sempre con riferimento alla fatturazione elettronica, passa l’approvazione dell’esonero dalla registrazione delle e-fatture e, inoltre per quanto riguarda lo spesometro, viene abolito l’obbligo di comunicazione dei dati per tutti i produttori agricoli assoggettati al regime Iva agevolato.

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Spesometro: le novità

Relativamente alla comunicazione alle fatture ricevute ed emesse (Spesometro), il D.L. 87/2018 in particolare ha previsto la proroga della scadenza della comunicazione dei dati del terzo trimestre 2018, che slitta dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Si evidenzia che non siamo di fronte ad una nuova disposizione o ad una nuova semplificazione fiscale, ma vi è stata solamente la conferma di una norma già in essere tuttavia prevista in via opzionale.

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. 148/2017) aveva già stabilito la possibilità di inviare lo spesometro 2018 con cadenza semestrale anziché trimestrale e quindi, per il terzo trimestre, la scadenza era già fissata al 28 febbraio 2019.

Consulta lo speciale Spesometro 

Tra le novità che meritano evidenza vi è l’esonero per i piccoli produttori agricoli assoggettati a regime Iva speciale.

Con la conversione in legge del provvedimento, viene previsto (art. 11 comma 2 bis) l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva a favore dei contribuenti tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in base alle disposizioni in tema di fatturazione elettronica (D.lgs 127/2015).

Consulta lo speciale “Decreto Dignità”

Il decreto dignità effettua infine una revisione del redditometro orientandolo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale.

In particolare viene abrogato il DM 16 settembre 2015, e al suo posto dovrà essere emanato un nuovo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che individuerà gli elementi indicativi di capacità contributiva.

Tale decreto sarà emanato come detto dal Mef solo dopo aver sentito l’Istat e le associazioni più rappresentative dei consumatori per gli aspetti che riguardano la metodologia di ricostruzione induttiva del reddito in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Le nuove regole troveranno applicazione a partire dall’anno d’imposta 2016 e volendo sintetizzare, con il decreto dignità viene:

  • modificato il comma cinque dell’articolo 38 del DPR 600/1973, specificando che il decreto biennale di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva deve essere emanato soltanto dopo aver raccolto il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti che riguardano il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;
  • abrogato il citato DM del 16 settembre 2015, e le disposizioni in esso contenute cessano di avere efficacia per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per tali annualità quindi, l’utilizzo del redditometro è di fatto, sospeso fino all’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo.

Il decreto 87/2018 ha ribadito l’applicazione delle regole vigenti per le attività di controllo riferite agli anni anteriori al 2016, disponendo che le modifiche introdotte non operano per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e per gli altri atti previsti dal settimo comma dell’articolo 38 relativi agli anni d’imposta fino al 31 dicembre 2015.

Spesometro: esonero per i produttori agricoli

Il decreto dignità ha rivisto con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l’esonero parziale dello spesometro per i produttori agricoli ubicati in zone montane, in esonero totale, ovvero per tutti i produttori agricoli in regime Iva agevolato.

Viene nello specifico abrogata la norma del “decreto crescita 2.0” (D.L. 179/2012) che per favorire le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, aveva sancito l’obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva anche ai produttori agricoli che applicano il regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6, del DPR 633/1972.

Il riferimento va a coloro che hanno realizzato o, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972.

In presenza di tali requisiti si determina l’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, fatta eccezione per la numerazione e conservazione delle fatture e delle bolle doganali.

Il decreto dignità interviene anche sull’articolo 21 del D.L. 78/2010 (Manovra correttiva), che a seguito del D.L. 193/2016 aveva introdotto, dal 2017, l’esonero dallo spesometro per i soli produttori agricoli in regime Iva agevolato situati nelle zone montane.

Il nuovo esonero della comunicazione dei dati delle fatture è previsto a partire dal 1° gennaio 2018, per tutti i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR 633/1972, vale a dire tutti i produttori agricoli che si avvalgono del regime Iva speciale, indipendentemente dal luogo di ubicazione dei terreni sui quali viene svolta l’attività agricola.

Spesometro: le scadenze

Volendo schematizzare le nuove scadenze relative agli adempimenti comunicativi, viene principalmente modificata la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2018.

La norma originaria (prevista dal D.L.78/2010) dispone che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti passivi Iva, dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, deve essere effettuata ogni tre mesi, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Per il terzo trimestre 2018, la scadenza era fissata al prossimo 30 novembre.

Il “decreto dignità” ha prorogato tale termine al 28 febbraio 2019, ossia lo stesso giorno in cui andranno comunicati anche i dati del quarto trimestre 2018.

Per i contribuenti che trasmettono i dati con cadenza semestrale (facoltà prevista dal D.L. 148/2017), il termine per la comunicazione relativa al primo semestre è il 30 settembre e in quanto domenica si sposta al 1° ottobre 2018.

Per quella relativa al secondo semestre il termine è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per le comunicazioni relative allo spesometro 2018 a cadenza trimestrale dunque abbiamo:

  • con riferimento al primo trimestre la scadenza è al 31 maggio 2018;
  • con riferimento al secondo trimestre la scadenza è al 1° ottobre 2018;
  • con riferimento al terzo trimestre la scadenza è al 28 febbraio 2019;
  • con riferimento al quarto trimestre la scadenza è al 28 febbraio 2019.

Per le comunicazioni invece a cadenza semestrale le scadenze sono le seguenti:

  • con riferimento al primo semestre 2018 la scadenza è il 1° ottobre 2018;
  • con riferimento al secondo semestre 2018 la scadenza è il 28 febbraio 2019.

Infine si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2019 della comunicazione dello spesometro in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra i privati.

Giuseppe Moschella

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