Spesometro: oggi scade per chi ha liquidazione trimestrale IVA

Nadia Chinnici 20/04/15
Lunedì, 20 aprile 2015, scade il termine per l’inoltro del c.d. “spesometro” per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

Detto anche comunicazione polivalente,  è stato introdotto con l’articolo 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n.52 del 2012, prevede l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le operazioni rilevanti ai fini d’Iva.

L’adempimento in oggetto ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva, ma anche in ambito di imposizione sul reddito.

Lo Spesometro o modello polivalente ai fini di dichiarazione è diventato il principale strumento per stanare gli evasori  tracciando il profilo del reddito reale dal momento che si conoscono tutti gli acquisti effettuati nell’anno precedente per un importo pari o superiore a 3.600 euro.

 

L’obbligo di comunicazione riguarda quindi:

1     le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c`e` obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;

2    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per i quali è stata richiesta la fattura dal cliente, unitamente allo scontrino fiscale;

3     le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c`e` l`obbligo di emissione della fattura, se l`importo unitario dell’operazione e` pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA;

4     limitatamente alle fatture emesse o ricevute dagli operatori finanziari (art.11, comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011) per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 7, commi quinto e sesto del DPR n. 605/1973.

 

 

 

Vi sono diverse scadenze per lo Spesometro 2015 (per operazioni rilevanti del 2014) : il 10 aprile, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile; il 20 aprile per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale; il 30 aprile per gli operatori finanziari.

 

 

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato solo qualche giorno fa – come al solito, dunque, a ridosso della prima scadenza -, che sono esonerati quest’anno dalla presentazione dello spesometro le Pubbliche Amministrazioni, per cui questi soggetti continueranno a non dover comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Per quel che riguarda, invece, commercianti al dettaglio e tour operator, per i quali il limite di pagamento per contanti è di 15.000,00 euro, se compiono cessioni di beni e prestazioni di servizio verso cittadini stranieri, la soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione dell’operazione è di € 1.000,00 o superiore.

 

Lo Spesometro 2015 prevede l’esonero per chi sceglie la fattura elettronica, infatti l’art. 50-bis del D.L. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito in L. n. 98/2013, ha esonerato dagli adempimenti dello Spesometro 2015, i titolari di partita IVA che, dal 1° gennaio 2015, optano per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione. Esonero valido anche per i contribuenti che aderiscono al regime dei nuovi minimi.

 

 

Sono escluse inoltre dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria quali:

– operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (energia elettrica,       telefonia…);

–  le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;

–  operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;

–  le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni);

–  le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

 

Coloro che non faranno pervenire la propria comunicazione entro queste date (o ne trasmetteranno una incompleta) incorreranno in una sanzione che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065. Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso violazioni o si sia mosso in ritardo di sanare la propria posizione debitoria ricorrendo al ravvedimento operoso, che prevede la riduzione a un terzo della sanzione irrogata. Pari a un minimo di 86 euro.orzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto e

Nadia Chinnici

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