La scadenza, inizialmente fissata per il 28 febbraio, è stata prorogata al 6 aprile per venire incontro ai professionisti che hanno incontrato non poche difficoltà per il poco tempo a disposizione e per problemi tecnici nell’invio dello Spesometro.
Ricordiamo che in caso di scarto del file, il contribuente potrà rimediare effettuando il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito. Per chi vuole rimediare l’omissione dell’invio o correggere quelli già inviati, può ravvedersi entro 15 giorni dimezzando le sanzioni.
Leggi anche Spesometro leggero, ultimi giorni per l’invio all’Agenzia delle Entrate
Scadenze per invio trimestrale e semestrale
Chi sceglie di effettuare un invio trimestrale dovrà inviare la comunicazioni sulle fatture entro il 31 Maggio, 30 Settembre, 30 Novembre di ogni anno ed entro il 28 Febbraio dell’anno successivo.
Per l’invio semestrale l’invio dei dati dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre e il 28 Febbraio.
Mini fatture
Tra le novità del 2018 c’è anche la possibilità di inviare in un unico documento riassuntivo le fatture sotto i 300 euro, indicando partita iva o codice fiscale, numero e data della fattura, base imponibile e aliquota applicata.
Chi non è obbligato a inviare lo Spesometro
Sono esonerati dall’invio dello spesometro i produttori agricoli situati in zone montane, i contribuenti che hanno aderito al sistema di fatturazione elettronica, la pubblica amministrazione, l’amministrazione autonoma e i minimi.
Il supporto dell’Agenzia delle Entrate per l’invio precedente
Ricordiamo i numerosi problemi tecnici incontrati dai professionisti per l’invio dei dati delle fatture lo scorso ottobre, tanto da far prorogare la scadenza al 16 ottobre e da modificare e semplificare l’invio per il 2018.
Ricordiamo alcune precisazioni fatte dall’Agenzia delle Entrate in vista della scadenza precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato recentemente nuove FAQ sullo scarto dei file, il monitoraggio della trasmissione e i file sigillati, per rispondere ai dubbi e alle segnalazioni arrivate dai professionisti e dagli incaricati all’invio.
Scarto dei file
Sui file scartati “senza motivazione” l’Agenzia spiega che se non è possibile visualizzare il nome del file, o l’icona per accedere ai dettagli, significa che non è stato possibile riconoscere il firmatario del file: quest’ultimo non è stato firmato elettronicamente o è stato firmato con una firma non riconosciuta come valida.
Monitoraggio file trasmessi
L’Agenzia chiarisce che l’elaborazione di un file richiede fino a 3 giorni di tempo, nella fase di elaborazione in corso è possibile effettuare una ricerca con la funzione Monitoraggio dei file trasmessi attraverso l’identificativo assegnato al file al momento della trasmissione.
Terminata la fase di elaborazione è possibile ricercare l’esito dell’invio con la funzione di Monitoraggio o può essere verificato lo scarto del file attraverso l’identificativo associato.
File sigillati
Alla domanda “Chi può visualizzare i file sigillati?” l’Agenzia risponde precisando che il sigillo equivale alla firma digitale apposta dall’utente che si è autenticato nel sistema: “al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell’utente in sessione al momento dell’apposizione del sigillo”.
Ne consegue che attraverso il monitoraggio dei file trasmessi, può visualizzare i file chi lo ha sigillato e chi accede come incaricato, può visualizzare, in base all’opzione scelta (“File firmati da me” o “File firmati dal soggetto incaricante”) i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante.
Invio da parte dei soggetti incaricati
Chi trasmette file sul sistema Fatture e Corrispettivi in veste di incaricato può scegliere se visualizzare i file firmati con la propria smartcard o quelli firmati per mezzo dei certificati rilasciati alla società incaricante dall’Agenzia delle Entrate.
Nella fase di ricerca del file l’utente dovrà scegliere nella sezione “Firmatario” tra le 2 opzioni:”File firmati da me” e “File firmati dal soggetto incaricante”. Nel caso in cui l’incaricato sia titolare di Partita IVA potrà accedere al sistema scegliendo di lavorare per se stesso e quindi potrà visualizzare solo i file firmati con la propria smartcard.
Ricordiamo che dopo il black out del sistema a metà settembre e il successivo ripristino da parte di Sogei, sono proseguite le segnalazioni di malfunzionamento: i rallentamenti dovuti al sovraccarico del sistema, l’accesso ai dati di tutti contribuenti con il solo inserimento del loro codice fiscale e, da ultimo, gli invii scartati. La scadenza del 5 ottobre è stata così nuovamente posticipata al 16 ottobre.
Riportiamo di seguito le indicazioni dell’Agenzia su come effettuare correttamente una rettifica e come inserire nuove fatture.
Come fare una rettifica dei dati
L’Agenzia precisa che se il contribuente deve rettificare una rettifica, è necessario andare a correggere la comunicazione originaria, facendo riferimento al file che è stato trasmesso per la prima volta. La stessa procedura va utilizzare se poi la rettifica va annullata, il riferimento è sempre l’identificativo del primo file inviato.
Come inserire nuove fatture
Nel caso invece il contribuente si fosse dimenticato di inserire delle fatture, l’Agenzia suggerisce di inviare nuovamente tutto il file con anche le fatture “nuove”.
Ricordiamo che per ogni fattura deve essere indicato:
- i dati dei soggetti relativi alla fattura,
- la data e numero della fattura,
- la base imponibile,
- l’aliquota e l’imposta,
- il tipo di operazione.
Sono esclusi gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali, le schede carburanti. Le indicazioni sono contenute nel Provvedimento del 27 marzo scorso dall’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni previste
A seguito dei numerosi malfunzionamenti del sistema e delle difficoltà incontrate dai professionisti, il Consiglio nazionale dei Commercialisti è tornato a chiedere flessibilità da parte degli uffici del fisco sull’applicazione delle sanzioni. Leggi anche Spesometro, sistema in tilt: proroga della scadenza al 5 ottobre.
Le sanzioni previste per l’invio dal 7 aprile in poi corrispondono a 1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro per trimestre, se la trasmissione è effettuata il 15° giorno successivo alla scadenza; 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, se la trasmissione è effettuata successivamente.
Il contribuente può anche ricorrere al ravvedimento operoso ottenendo la riduzione della sanzione a seconda di quando si effettua la regolarizzazione (da 1/9 a 1/5).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento