Spesometro 2013: tutte le informazioni sul modello da compilare

PARTE PRIMA – LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE – LO SPESOMETRO

Premessa

Il presente è il primo di quattro pezzi riguardanti il c.d. MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE.

Tale modello è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2013 e dovrà essere utilizzato per quattro comunicazioni diverse:

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010) C.D. SPESOMETRO

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL’ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001 – C.D BLACK LIST

 

IMPORTANTE

Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici l’Agenzia delle Entrate consente di utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (vecchio modello per le black list e comunicazione cartacea per gli adempimenti relativi agli acquisti fatti nel territorio di San Marino)

Di seguito affrontiamo le principali caratteristiche dello spesometro, rimandando alle successive parti per gli altri argomenti e per la loro compilazione della comunicazione polivalente.

L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).

Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.

 

Operazioni da comunicare: le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali);  le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Operazioni escluse dallo spesometro: Restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate:

• le importazioni, le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;

• le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti;

• operazioni intracomunitarie, già comunicate nei modelli INTRASTAT.

IMPORTANTE:

gli operatori finanziari che abbiano esercitato l’opzione per il regime speciale di cui all’art. 36bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, sono tenuti a comunicare con lo speso metro le sole operazioni diverse da quelle finanziarie.

• i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e di assicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente

• i passaggi interni di beni fra attività separate.

Soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione

• i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cioè ex regime dei minimi),

• lo Stato, le regioni, le province, i comuni

• gli altri organismi di diritto pubblico, nell’ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall’art. 4 del DPR n. 633/72.

Scelta della modalità di compilazione

La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.

• modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing;

• modalità analitica vengono riportati i totali per ciascuna operazione posta in essere sia essa attiva o passiva

IMPORTANTE

In caso di compilazione aggregata del modello, restano escluse da tale compilazione

•le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72, che vengono indicate separatamente e comunque analiticamente nel modello (quadri NE ed NR)

• le operazioni attive realizzate nei confronti di soggetti non residenti (quadro FN)

• LA SCELTA E’ VINCOLANTE PER IL PERIODO D’IMPOSTA.

Casi particolari di compilazione

Attività in contabilità separata

Se il contribuente esercita due attività in contabilità separata ex art.. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.

Autotrasportatori

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ex art. 74, co. 4, DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.

Contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ex regime dei minimi

Secondo la Circ. 24/E/ 2011, in riferimento al previgente regime dei minimi, l’esonero viene meno quando, in corso d’anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia (cioè vengono meno quelle condizioni che permetto al contribuente di rimanere nel regime agevolato); in tal caso “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d’anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l’obbligo decorre dall’anno successivo.

Corrispettivi SNAI

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:

– corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;

– fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;

– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL

Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL.

Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio

L’operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.

Leasing

Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla compilazione dello spesometro per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica, la quale, peraltro, con l’ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.

Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.

Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l’obbligo di comunicazione per lo Spesometro.

Operazioni in applicazione del regime IVA del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/1995 non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.

Sono interessati dal presente regime del margine:

• beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione

• oggetti d’arte,

• oggetti d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.

Schede carburante

In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[…] i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante […]”. Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione SOLO i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Vendite per corrispondenza

Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo.

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’Iva.

I quadri dello spesometro

Riassumiamo brevemente i quadri compresi nella comunicazione, rimandando alle istruzioni più dettagliate per la compilazione degli stessi e tralasciando per semplicità il quadro del frontespizio, il quale è comune a tutte le comunicazioni della polivalente.

QUADRO FA – OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA: vanno indicate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo.

QUADRO SA – OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA, vanno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)

QUADRO FE – FATTURE EMESSE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI vanno indicati tutti i documenti riepilogativi di vendita, disciplinati dall’art.6, co. 6 e 7, DPR 695/1996. Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati:

• i numeri delle fatture a cui si riferisce;

• l’ammontare complessivo delle operazioni;

• l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

QUADRO FR – FATTURE RICEVUTE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI, analogamente al precedente quadro FE in questo quadro vengono inseriti i documenti riepilogativi di acquisto di importo non superiore a 300 euro.

QUADRO DF – OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA, Il quadro è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati.

Occorre FARE ATTENZIONE al fatto che tale quadro si differenzia dal quadro FE, poiché quest’ultimo è relativo alla comunicazione in forma aggregata, mentre il presente quadro DF riguarda lo speso metro nella c.d. forma analitica.

QUADRO NE – NOTE DI VARIAZIONE EMESSE e QUADRO NR – NOTE DI VARIAZIONI RICEVUTE: tale quadro si riferisce a tutte le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72 emesse e ricevute, da indicare comunque in forma analitica, sia nel caso di scelta dello speso metro in forma aggregata sia in caso di scelta della forma analitica.

Nella pratica, come detto in precedenza, le note di variazione ex art. 26, vanno sempre indicate analiticamente, operazione per operazione, cliente/fornitore per cliente/fornitore.

QUADRO FN – OPERAZIONI CON NON RESIDENTI, il quadro comprende tutte le operazioni attive, in forma analitica, realizzate con soggetti non residenti, ad esclusione di quelle che sono già oggetto di altra comunicazione all’Anagrafe.

QUADRO TA – QUADRO RIEPILOGATIVO, il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto comunicato.

Termine di comunicazione

Per le operazioni relative all’anno 2012, il termine è fissato ad oggi, salvo proroghe, entro il 12 novembre 2013 per i contribuenti con Iva mensile e il 21 novembre 2013 per tutti gli altri.

Per gli anni successivi, dal 2013: i contribuenti mensili presentano la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo, tutti gli altri entro il 20 aprile dell’anno successivo.

IMPORTANTE CON RIFERIMENTO ALLA TOTALITA’ DELLE COMUNICAZIONI PRESENTABILI TRAMITE LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE:

Ad eccezione della comunicazione delle operazioni da e verso Paesi della black list, e di quella relativa agli acquisti da operatori sammarinesi, il modello è presentato annualmente.

Nella pratica la comunicazione polivalente verrà utilizzata:

• annualmente per spesometro e comunicazione di operazioni intrattenute dalle agenzie di viaggio nei confronti di cittadini non residenti che pagano in contanti sopra le soglie consentite dalla norma relativa all’uso del contante

• periodicamente secondo le ordinarie e vigenti modalità per le rimanenti comunicazioni (black list e San marino, appunto)

 

Apri il modello di comunicazione polivalente dell’Agenzia delle Entrate

Leggi le istruzioni sullo spesometro 2013

Vai all’articolo con le ultime istruzioni

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