Spesometro 2013, dopo la proroga, quali sanzioni per errori o ritardi

In relazione allo spesometro ho scritto, in un precedente pezzo: “Evviva c’è la proroga, forse…”, ora non sono poi più tanto convinta della bontà della proroga e del sollievo iniziale che ha procurato, in pratica non sono più convinta dell’”Evviva”.

Ho letto e riletto il comunicato stampa e più lo leggo e lo rileggo e più mi rendo conto di qualcosa di inquietante.

 

Uno stralcio del testo del comunicato stampa del 7 novembre 2013…

 

Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 – Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno  2012 – previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed  entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri – hanno più tempo per effettuare l’invio dei  dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio  2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o  sostituiscono i precedenti invii.

 

LE MIE OSSERVAZIONI – sono un essere umano… (abbiate pietà)

Il comunicato stampa sostiene:

Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno  2012… hanno più tempo per effettuare l’invio dei  dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio  2014

Con timore osservo due punti:

  • Gli operatori economici “devono” effettuare la comunicazione entro le scadenze previste (12-11 o 21-11), quindi significa che le scadenze restano immutate e se provvediamo oltre il termine saremo sanzionati?
  • Il canale Entratel resta aperto per i contribuenti di cui al punto precedente, fino al 31 gennaio 2014, ferma rimanendo la possibilità, entro lo stesso termine di inviare sostituzioni ed annullamenti di precedenti invii. Siamo quindi allo stesso punto: le scadenze restano immutate e se provvediamo oltre il termine saremo sanzionati?

 

LE SANZIONI

A scanso di equivoci ed in trepidante attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’applicazione delle sanzioni o meno per gli invii effettuati nel lasso di tempo compreso fra il 12 (21) novembre 2013 ed il 31 gennaio 2014, vediamo insieme quali sanzioni potremmo aspettarci.

REGOLA GENERALE

Lo spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione, pertanto la regola generale applicabile in caso di sanzione è:

 

in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti l’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro. (art. 11, Dlgs. 471/97).

 

 

 

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA COMPILAZIONE DELL’F24

Qualora non siano stati avviati controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria il contribuente può sanare le irregolarità commesse nell’invio (o nel mancato invio) dello spesometro, applicando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Il ravvedimento operoso  prevede la riduzione ad un terzo della sanzione minima irrogabile (258 euro ex art. art. 11, Dlgs. 471/97, cioè 86 euro.

Come compilare l’F24, che una volta pagato va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrative/sostitutive.

  • Codice tributo 8911
  • Anno di riferimento: anno dell’invio (2013)
  • Importo euro 86

Di seguito riportiamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla compilazione e riportiamo anche un F24 interamente compilato con i dati di un fantomatico contribuente.

SanzioniSpesometro

 

Vai all’esempio sulla compilazione del modello F24

Matilde Fiammelli

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