L’autore del presente articolo ha firmato il volume “Accertamenti tributari e spese di sponsorizzazione” (FiscoeTasse, 2015)
Giova peraltro evidenziare l’innegabile utilità esercitata dalle spese di sponsorizzazione potenzialmente anche su più esercizi, giacché risulta difficile considerata la tipologia di spesa, rapportarla al solo esercizio di sostenimento, considerato che lo stesso legislatore fiscale, ex art. 108, co. 2, del Tuir, consentirebbe al contribuente di optare per diverse opzioni (deduzione nell’esercizio di sostenimento, ovvero in esso e nei quattro successivi). Mette punto osservare che le spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche sono qualificabili ex art. 90, co. 8, L. 27.12. 2002, n. 289, come spese di pubblicità (perciò soggiacciono al medesimo trattamento più sopra tratteggiato). Il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell’integrale deducibilità dal reddito d’impresa prevista dall’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.
L’attività istruttoria è però spesso influenzata da sospetti sull’effettività delle operazioni sottostanti, considerata la possibile tassazione forfetaria dello sponsee, spesso rappresentato da un’associazione sportiva dilettantistica: dietro una sponsorizzazione potrebbe celarsi una retrocessione (totale o, più spesso, parziale), allo sponsor, della somma versata. la qualificazione tra le spese di rappresentanza, sembrerebbe, quindi, il «rimedio» escogitato dalla corte di Cassazione, in una recente sentenza, per contrastare tale fenomeno.
In molti casi, bisogna rilevare che il comportamento dello sponsor presta il fianco a possibili rilievi in quanto l’impresa molto spesso agisce al di fuori di schemi tipicamente imprenditoriali senza redigere contratti, e inoltre il corrispettivo pattuito con lo sponsee non appare in qualche modo collegato, a parametri economici, interni e/o di mercato, per cui l’Ufficio finanziario ne contesta l’antieconomicità effettuando raffronti ad esempio con i corrispettivi praticati da altri sponsee, per delegittimare la detrazione di detti costi.
Si è voluto nel testo riprodurre le difese relativamente ai casi più frequenti, oggetto di accertamento, pertanto oltre alla disciplina di riferimento, e alla giurisprudenza del merito e di legittimità il difensore potrà formulare apposita memoria difensiva, ovvero nei casi più controversi proporre ricorso/reclamo.
A ben vedere, peraltro, molti rilievi dell’Amministrazione finanziaria potrebbero esser superati se il contribuente stesso si muovesse in un’ottica maggiormente organizzata, producendo, nel corso della verifica, non solo i contratti ovvero la sottostante documentazione probatoria, in merito all’esistenza stessa dell’operazione, ma si occupasse, come è stato sottolineato in più riprese nel testo, di tratteggiare il “quadro complessivo” in cui l’operazione si iscrive, evidenziandone, già in sede contrattuale, le relative determinanti.
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