L’entrata in vigore dello scontrino elettronico, necessita di un registratore di cassa che comunichi giornalmente con l’Agenzia delle Entrate, ed è quindi obbligatorio che l’esercente si doti di un idoneo apparecchio telematico.
Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, era stata prevista una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell’obbligo ovvero dal 1° luglio 2020 (art. 140 del Decreto “Rilancio”).
Adeguamento registratori di cassa: proroga al 2021
Nello specifico è stata spostata prima dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, e poi al 1° aprile 2021, la scadenza entro la quale, chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) e chi emette ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), dovrà adeguare il registratore di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all’Amministrazione Finanziaria.
Come riportato nel provvedimento del 23 dicembre: “considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-19 e recepite le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento firmato oggi, 23 dicembre 2020 dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, posticipa di tre mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici”.
“Viene modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio
dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri
“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente
adeguamento dei Registratori telematici”.
Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.
L’adeguamento riguarda anche i registratori acquistati di recente, i quali se non aggiornati, da aprile non saranno in grado di inviare i dati degli incassi all’Agenzia delle Entrate, con conseguente irrogazione delle sanzioni previste. Sempre entro fine anno, i registratori di cassa, dovranno essere anche adeguate per consentire la partecipazione dei clienti alla lotteria degli scontrini.
>> Scontrino elettronico: come funziona il registratore di cassa telematico
Registratori di cassa: fine del periodo transitorio
A partire dai corrispettivi effettuati dal 2 aprile 2021, non sarà più possibile adottare la procedura transitoria di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si tratta della modalità alternativa al registratore telematico che prevede la predisposizione e invio di uno o più file in formato xml, da trasmettere mediante apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura transitoria, prevista dall’ultimo periodo del comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, era stata introdotta per consentire anche a coloro che non si erano ancora dotati di un Registratore Telematico idoneo, di assolvere all’obbligo normativo.
Registratore Telematico: bonus acquisto
L’utilizzo del registrazione di cassa telematico (RT) viene individuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, tale apparecchio deve essere idoneo ad inviare telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate, con caratteristiche tali da garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati stessi. (I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione).
Il comma 6-quinquies del citato articolo 2 (D.Lgs. 127/2015) ha anche previsto per gli anni 2019 e 2020 un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti tecnici per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250,00 euro per l’acquisto e 50,00 euro per l’adattamento, per ciascuno strumento acquistato/adattato.
Il contributo è utilizzabile solo in compensazione orizzontale nel modello F24 con il codice tributo 6899 a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo”.
Il contributo spetta anche a coloro che utilizzeranno gli strumenti nuovi o adattati divenendone però proprietari solo in una fase successiva (e il caso dell’utilizzo in leasing).
Il contributo deve essere anche indicato nel Modello Redditi nel quadro RU (codice credito F9, adeguamento tecnologico invio corrispettivi) nell’anno di sostenimento della spesa e nei successivi fino ad esaurimento del credito. Alternativamente all’utilizzo del Registratore Telematico, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una “procedura” denominata “Documento Commerciale on line”, disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi”, tale opzione può andare bene per un contribuente con bassa frequenza di operazioni di vendita.
Lotteria degli scontrini e registratore di cassa
In tema di corrispettivi e di registratore di cassa, si ricorda che dal prossimo anno partirà la lotteria degli scontrini, e per partecipare chi effettua gli acquisto dovrà mostrare all’esercente un codice numerico o a barre (codice lotteria) che dovrà essere letto dal registratore di cassa il quale dovrà essere predisposto per lo scopo. Per questo adempimento non sono previste sanzioni, tuttavia e bene che l’esercente si adegui per offrire questa nuova possibilità al consumatore (conveniente anche per l’esercente) che vuole partecipare alle estrazioni dei premi.
>> Lotteria scontrini: come richiedere il codice e a cosa serve
Libri utili
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