Stiamo parlando, ad esempio, del “bonus baby-sitting” che terminava la sua operatività il 31 dicembre 2019 ma che è stato ripreso a causa del Covid-19. Altra agevolazione prevista riguarda l’iscrizione dei propri figli ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, nonché il cosiddetto congedo Covid-19.
Esistono, poi, anche altre misure slegate al Coronavirus che rimangono comunque attive, tra cui il bonus bebè 2020, la carta famiglia, il bonus latte 2020, ecc. Andiamo quindi in ordine e vediamo nel dettaglio tutti gli aiuti e prestazioni erogate in sostegno alla genitorialità.
Sostegno alla genitorialità: congedo Covid-19
Il congedo Covid-19, invece, inizialmente introdotto dal “Decreto Cura Italia”, e successivamente ripreso dal “Decreto Rilancio”, prevede – per l’arco temporale di fruizione del congedo (dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020) – la fruizione di 30 giorni per l’assistenza ai figli di età fino a 12 anni (fino al 12° compleanno incluso).
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Al genitore richiedente spetta il 50% (contro il 30% del congedo “normale”) della retribuzione o del reddito spettante in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
È comunque riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli. La fruizione, invece, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per poter fruire del congedo covid-19 è necessario che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Sostegno alla genitorialità: bonus bebè 2020
Si tratta dell’assegno di natalità, conosciuto come “bonus bebè”, per ogni figlio nato, o adottato, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre dello stesso anno. Per avvalersi del bonus è necessario presentare l’attestazione ISEE minorenni aggiornata al 2020 all’INPS.
Gli scaglioni di reddito sono i seguenti:
- modello ISEE fino a 7.000 euro: 160 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 1.920 euro all’anno;
- modello ISEE non superiore a 40.000 euro: 120 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 1.440 euro all’anno;
- modello ISEE superiore a 40.000 euro: 80 euro al mese, per 12 mesi, per un totale di 960 euro all’anno.
Sostegno alla genitorialità: bonus latte 2020
È una novità assoluta introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) per le famiglie è il cd. “bonus latte 2020” da 400 euro all’anno per sostenere economicamente le mamme che per patologie accertate non possono allattare al seno. Ed in particolar modo si rivolge alle mamme disoccupate o che non hanno un reddito sufficiente per potersi permettere di acquistare il latte artificiale.
Tuttavia, sarà un decreto del Ministero della Salute a stabilire i requisiti economici e a individuare esattamente le condizioni patologiche che daranno accesso al questo tipo di bonus. Per quanto riguarda il funzionamento ci sono due ipotesi:
- la detraibilità totale;
- l’acquisto gratuito.
Sostegno alla genitorialità: bonus mamma domani 2020
È un premio alla nascita di 800 euro (cd. “bonus mamma domani”) che viene corrisposto dall’INPS in caso di nascita o di adozione di un minore, su domanda della gestante:
- all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo;
- affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Sostegno alla genitorialità: carta famiglia 2020
Si tratta di una tessera per le famiglie con almeno tre figli sotto i 26 anni, ed è una misura operativa già da febbraio. Questo nuovo strumento è riservato a cittadini italiani o europei residenti in Italia.
Queste, in breve le caratteristiche della carta famiglia:
- per averla bisogna essere cittadini italiani oppure cittadini di paesi UE residenti in Italia;
- si deve avere almeno tre figli a carico che abbiano un’età inferiore ad i 26 anni;
- vale due anni decorrenti dalla data di rilascio;
- la richiesta si esegue online sul sito del dipartimento per le politiche della famiglia;
- le famiglie per poterne beneficiare dovranno esibire la carta famiglia ad i negozi ed alle varie strutture aderenti all’iniziativa siano esse pubbliche o private;
- la carta serve ad ottenere una serie di sconti per abbonamenti per trasporti per sconti su acquisto beni (sia presso pubblici che privati aderenti all’ iniziativa) sconti per cultura sport e turismo, buoni spesa e gruppi di acquisto.
Sostegno alla genitorialità: bonus seggiolini 2020
Esso consiste in un bonus per le famiglie che devono acquistare sistemi o seggiolini a norma per le auto su cui viaggiano i loro bambini. La misura massima dell’importo per contributo è di 30 euro. L’erogazione avviene sottoforma di un buono spesa elettronico associato ad i dati identificativi del bambino e se il dispositivo scelto ha un costo inferiore, anche l’ammontare del bonus subirà una riduzione e, se costa di più, la spesa eccedente è posta a carico della famiglia.
Coloro che sono interessati ad ottenerlo devono presentare un’apposita domanda e i soldi ricevuti dovranno essere spesi entro 30 giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Sostegno alla genitorialità: il bonus baby-sitting 2020 e iscrizione centri estivi (scaduto)
Al fine di conciliare la correlazione vita-lavoro, a partire dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto, agli artt. 23 e 25, uno specifico congedo parentale. Si tratta, in particolare, di uno specifico periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 30 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Successivamente, dal 19 maggio 2020, il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), all’art. 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici.
Il bonus per servizi di baby-sitting e quello per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono rivolti alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
- autonomi iscritti all’INPS;
- autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).
Per effetto di quanto previsto dall’art. 25, co. 3, del D.L. n. 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus per servizi di baby-sitting deve essere utilizzato mediante l’istituto del “Libretto Famiglia”, quindi il genitore richiedente e il baby sitter devono registrarsi sul sito dell’INPS, creare il portafoglio virtuale e comunicare la prestazione.
Come anticipato, il “Decreto Rilancio” ha previsto ex novo anche la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione:
- ai centri estivi;
- ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017;
- ai servizi socio-educativi territoriali;
- ai centri con funzione educativa e ricreativa;
- ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro ovvero 2.000 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia.
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su:
- conto corrente bancario o postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.
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