I Giudici della Suprema Corte, infatti, hanno stabilito che la remissione della querela da parte della cliente, non sortisce effetti sul piano disciplinare.
Per intenderci, nonostante, dunque, la cliente avesse deciso di non portare avanti l’azione penale, il procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, non veniva alterato.
I Giudici, infatti hanno stabilito che “la statuizione di non doversi procedere per rimessione della querela in ordine alla imputazione di appropriazione indebita – Illecito, questo, che trova un riscontro tra le incolpazioni per le quali la ricorrente è stata sanzionata disciplinarmente – non spiega, all’evidenza, alcuna efficacia In ordine alla sussistenza del fatto come accertato dalla decisione impugnata. La impossibilità di procedere ad un accertamento di responsabilità in sede penale, per il venir meno di una condizione di procedibilità, infatti, lascia inalterato l’ambito della valutazione rimessa al Cnf”.
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