I contributi non pagati potranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero, a decorrere dalla stessa data, in quattro rate mensili senza applicazione di interessi o sanzioni.
La misura, come anticipato, opera nei confronti delle aziende destinatarie delle restrizioni governative finalizzate a contenere la seconda ondata dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Analizziamo la novità nel dettaglio, alla luce anche dei chiarimenti INPS intervenuti con la circolare n. 129 del 13 novembre 2020 e del messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020.
Sospensione versamenti Inps nel Decreto Ristori
Il D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 cosiddetto “Ristori” prevede, all’articolo 13, la sospensione dei versamenti INPS dovuti per il mese di novembre 2020 da parte dei datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni decise con DPCM del 24 ottobre 2020.
In particolare, la misura è riservata a coloro che svolgono come attività prevalente una di quelle comprese nei codici ATECO elencati nell’allegato 1 al Decreto legge, tra cui si citano:
– 561030 “Gelaterie e pasticcerie”;
– 563000 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”;
– 591400 “Attività di proiezione cinematografica”;
– 823000 “Organizzazione di convegni e fiere”.
Sempre l’articolo 13 prevede che i versamenti sospesi siano effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero in un massimo di quattro rate, con versamento della prima sempre entro il 16 marzo 2021.
Sospensione versamenti nel Decreto Ristori Bis
Il successivo Decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 cosiddetto “Ristori-bis” precisa all’articolo 11 che la sospensione dei versamenti contributivi decisa dal “Ristori” non si applica a premi e contributi dovuti all’INAIL.
Viene inoltre ampliato l’elenco dei codici ATECO rientranti nella misura agevolativa, già oggetto dell’allegato 1 del D.l. “Ristori”.
Non solo, la sospensione dei pagamenti INPS è disposta in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità operative o produttive site nelle cosiddette “zone rosse” e, altresì, appartengano ad uno dei settori individuati nell’allegato 2 al Decreto. Si richiamano, tra gli altri:
– 47.19.00 “Grandi magazzini”;
– 47.51.10 “Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa”;
– 47.81.01 “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli”.
I versamenti sospesi, come previsto dal “Ristori”, potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero in quattro rate mensili sempre a partire dal 16 marzo 2021.
>> Ristori Bis: nuova sospensione contributi. Nuove scadenze e come funziona
Stop pagamenti nel Decreto Ristori Quater
Si va anche verso la proroga di scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi. Queste dovrebbero essere stabilite ufficialmente con un nuovo decreto: il Decreto Ristori Quater, che sarà varato dopo il via libera delle Camere alla richiesta di nuovo scostamento da 8 miliardi approvato in Cdm.
Il decreto Ristori quater dovrebbe essere approvato quindi nei prossimi giorni.
Sospensione versamenti: quali pagamenti
I pagamenti sospesi a seguito delle disposizioni dei Decreti n. 137 e 149 sono quelli dovuti all’INPS in scadenza nel mese di novembre 2020, nello specifico il giorno 16, compresi gli importi da versare al Fondo Tesoreria.
Sono comprese nella sospensione anche le rate dei piani di dilazione dei contributi dovute nello stesso mese di novembre 2020.
Dalla misura sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sospensione versamenti: chi ne ha diritto
La sospensione decisa dal Decreto “Ristori” opera con riferimento a tutti i datori di lavoro privati ubicati nel territorio nazionale, i quali svolgono come attività prevalente una di quelle individuate nell’allegato 1 al Decreto n. 149.
L’estensione della misura disposta dal Decreto “Ristori-bis” interessa invece i datori di lavoro con sedi o unità produttive nelle zone rosse, rientranti nei settori di cui all’allegato 2 sempre del Decreto n. 149. Come precisato dall’INPS con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, i territori interessati sono quelli individuati dalle ordinanze del Ministero della salute del 4 e 10 novembre. Nello specifico:
- Calabria,
- Lombardia,
- Piemonte,
- Valle d’Aosta e
- Provincia Autonoma di Bolzano.
Successivamente, l’ordinanza del 13 novembre ha incluso tra le zone rosse anche:
- Campania e
- Toscana,
con decorrenza 15 novembre 2020, giorno precedente la scadenza dei versamenti INPS oggetto di sospensione.
Sul punto l’INPS ha chiarito (messaggio numero 4361 del 20 novembre 2020) che l’ordinanza del 13 novembre essendo entrata in vigore il giorno 15 (precedente alla data di scadenza dei versamenti) permette di estendere la sospensione dei pagamenti anche ai datori di lavoro con sedi ubicate in Campania e Toscana, i quali svolgono una delle attività indicate dal “Ristori-bis”.
Coloro che abbiano comunque versato i contributi in scadenza il 16 novembre, potranno portarli a credito nei mesi successivi, previa presentazione in via telematica all’INPS dell’istanza “Dichiarazione Compensazione”.
Sospensione versamenti: codice autorizzazione Inps
Ai soggetti interessati dalla sospensione l’INPS attribuirà il codice di autorizzazione “4X” avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Il suddetto codice sarà assegnato in maniera automatica dall’Istituto e consultabile dai datori di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale aziende” presente sul portale INPS.
In sede di invio delle denunce mensili UNIEMENS, le aziende con versamenti sospesi dovranno evidenziarne l’ammontare con il codice “N974”.
Variazioni successive al 16 novembre
Il messaggio INPS ha precisato che, una volta scaduto il termine di versamento del 16 novembre 2020, eventuali successivi passaggi da zona gialla / arancione a rossa, non avranno effetti sulla sospensione dei pagamenti INPS disciplinata dai decreti “Ristori” e “Ristori-bis”.
Fanno eccezione coloro che hanno in scadenza il versamento della rata di novembre, a seguito della concessione da parte dell’INPS della dilazione dei contributi che, ricordiamolo, può essere disposta fino ad un massimo di sessanta rate.
Versamenti sospesi: quando si paga
Per le modalità di recupero dei contributi sospesi, i versamenti previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre può essere prevista una dilazione in 60 rate degli stessi.
Anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi che scadono nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
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