Sospensione sfratti 2020: come funziona, proroga, aiuti per morosità

Paolo Ballanti 24/07/20
Prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure di sfratto per immobili abitativi e non.

Questa una delle novità della conversione in legge del Decreto Rilancio, aggiunta come emendamento nel corso dell’approvazione del testo in Parlamento.

Rispetto al termine iniziale del 31 agosto 2020 previsto dal Decreto “Cura Italia”, la norma allunga il lasso temporale nel quale non possono essere eseguite procedure di sfratto sia per morosità che per fine locazione.

Una disposizione che, se da un lato riceve il plauso di Unione Inquilini, dall’altro viene criticata da Confedilizia, associazione in difesa dei proprietari di case, che prevede effetti “depressivi incalcolabili sul mercato immobiliare”.

Analizziamo nel dettaglio gli effetti della proroga e quali aiuti ed agevolazioni possono ottenere i conduttori.

Sospensione sfratti: Proroga al 31 dicembre 2020

In virtù di un emendamento inserito in sede di conversione in legge, il Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) prevede all’articolo 17-bis la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.

Il termine inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia (articolo 103 comma 6 del D.l. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) era fissato al 31 agosto 2020.

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Come funziona la sospensione sfratti 2020

In virtù delle modifiche del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre prossimo è sospesa l’esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo come alberghi, negozi o altri esercizi commerciali.

La sospensione opera in maniera automatica senza che sia necessaria alcuna istanza o domanda da parte degli interessati. Inoltre, non sono richiesti requisiti particolari per accedervi.

Sospensione sfratti 2020: cosa si può fare

La norma sospende la solo esecutività dei provvedimenti di sfratto. Nulla vieta al proprietario di avviare una procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino (conduttore) e di ottenere dal giudice la convalida di sfratto o l’ordinanza provvisoria di sfratto. Tali provvedimenti, tuttavia, non potranno essere materialmente eseguiti fino al 31 dicembre 2020, in virtù della sospensione prorogata dal Decreto Rilancio.

In poche parole, sul conduttore potrebbe comunque pendere o essergli notificato un provvedimento di sfratto, da eseguirsi tuttavia non prima del 1° gennaio 2021.

Sospensione sfratti: cosa non si può fare

Fino al 31 dicembre 2020 non si possono materialmente eseguire procedure di sfratto. Questo vale anche per i provvedimenti già avviati, ma ancora in corso e per i quali non c’è stato lo sgombero dell’immobile.

La sospensione opera anche nei confronti degli ufficiali giudiziari incaricati dello sgombero, che non siano tuttavia ancora entrati nell’immobile per liberarlo.

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Quando si applica la sospensione sfratti 

Gli effetti del Decreto “Rilancio” si estendono a tutti i casi di sfratto sia quelli per morosità che per finita locazione.

Critiche e applausi

La proroga della sospensione ha scatenato le critiche di Confedilizia, organizzazione che rappresenta i proprietari di immobili, intervenuta con un comunicato del 16 luglio scorso, con cui definisce il blocco degli sfratti “una norma di una gravità inaudita, che sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie”, la quale avrà peraltro, continua la nota, effetti “depressivi incalcolabili sul mercato immobiliare”.

Per contro, in una nota sul sito internet istituzionale, il segretario nazionale di Unione Inquilini Massimo Pasquini ha definito la proroga della sospensione un “risultato concreto che di fatto evita per tutto il 2020 a decine di migliaia di famiglie e anche a commercianti e artigiani di essere messi per strada o costretti a chiudere l’attività proprio durante la difficile fase di post, speriamo, autunnale e invernale”.

Aiuti per affittuari in difficoltà

Nei confronti di imprese e professionisti che siano anche conduttori di immobili, la normativa prevede un credito d’imposta, cedibile peraltro al proprietario in luogo del pagamento del canone, che può arrivare fino al 60% del costo di locazione.

I privati possono godere di altri aiuti economici, necessari per pagare l’affitto. Stiamo parlando ad esempio di:

Tutte e tre le tipologie di misure (compresi gli aiuti degli enti locali) sono condizionate al possesso da parte del richiedente di specifici requisiti di reddito e / o ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), al fine di favorire, nell’accesso ai sussidi, le famiglie a basso reddito o comunque in crisi di liquidità.

Sono inoltre previste detrazioni fiscali quali:

  • Detrazione per contratti di affitto in condizioni di libero mercato (importo massimo della detrazione 300 euro) o a canone concordato (non superiore a 495,80 euro);
  • Detrazione per giovani in affitto di età compresa tra i 20 e i 30 anni (agevolazione non superiore ad euro 991,60);
  • Detrazione per studenti universitari fuori sede (pari al 19% del canone di affitto ma calcolata su un importo non superiore a 2633,00 euro);
  • Detrazione per chi trasferisce la residenza per motivi di lavoro (importo massimo 991,60 euro).

È opportuno precisare che le detrazioni fiscali si possono richiedere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste hanno infatti la funzione di abbassare la tassazione a carico dell’interessato.

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