La sospensione dell’esecutività delle sentenze di primo grado

Una delle caratteristiche fondamentali delle sentenze civili di condanna è la loro provvisoria esecutività. Significa che la parte condannata a pagare una somma di denaro (a titolo di risarcimento, per esempio) – laddove non adempia quanto statuito dal Giudice – rischia di subire un’azione esecutiva sotto forma di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

La domanda che ci si pone (e che molti,  con comprensibile ansia, si pongono) in consimili casi è la seguente: si può bloccare il “treno” di una esecuzione giudiziale basata su una pronuncia di condanna? La risposta giusta, come sempre, è: dipende.

Innanzitutto, bisogna chiederlo al Giudice competente che, nel caso di una sentenza di primo grado, è il giudice di appello. Il provvedimendo di sospensione dell’esecuzione (o della esecutività di una sentenza di condanna) prende comunemente il nome di “inibitoria”.

La norma di riferimento è l’art. 283 del codice di procedura civile ove si legge: “Il giudice su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”.

Presupposto fondamentale del provvedimento di inibitoria, oltre all’istanza di parte, è la sussistenza di gravi e fondati motivi, idonei a derogare alla regola generale dell’esecuzione provvisoria delle sentenze.

I requisiti prodromici a tale rimedio sono compendiati dal fumus boni iuris, cioè la fondatezza dell’impugnazione, e dal periculum in mora, cioè il pregiudizio che la parte soccombente potrebbe subire a seguito dell’esecuzione del “verdetto” impugnato.

Ai fini della sospensione, è necessario che coesistano entrambi i requisiti e la decisione è presa dal Giudice.  E ciò anche con una valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali delle parti. Ergo, la istanza potrà essere accolta solo se sussistono contemporaneamente il fumus boni iuris  (le condizioni minime atte a far presumere la seria probabilità di accoglienza dell’atto di appello) e il periculum in mora (che consiste nel rischio di chi deve pagare di non vedersi più restituire le somme corrisposte, in ossequio alla sentenza contestata, a causa delle precarie condizioni economiche della parte vittoriosa).

Sul tema, una recente sentenza del Tribunale di Napoli del 2018 ha confermato la posizione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, secondo cui i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora debbono sussistere entrambi e che il grave pregiudizio richiesto non può essere individuato nella mera esecuzione della sentenza, ma, soprattutto, ha dato rilievo alla necessaria valorizzazione della irreparabilità del danno e dell’onere della prova a carico dell’istante.

La pronuncia in commento ha poi evidenziato che il cosiddetto “periculum” deve necessariamente consistere in un danno potenzialmente irreperabile affinchè la inibitoria abbia qualche probabilità di essere accolta: “Preliminarmente occorre precisare che per l’adozione del provvedimento di inibitoria i presupposti del fumus boni juris (in termini di prognosi favorevole all’appellante dell’esito del giudizio di appello) e del periculum in mora (in termini di pericolo di un grave pregiudizio derivante al soccombente dall’esecuzione della sentenza) debbono sempre ricorrere cumulativamente e non alternativamente (…).

Se è vero, infatti, che è astrattamente ipotizzabile che integri un pregiudizio di per sé grave eseguire una sentenza il cui gravame presenta una prognosi di accoglimento assolutamente favorevole, è parimenti vero che ciò non comporta automaticamente che detto danno sia anche irreparabile (ossia insuscettibile di riparazione integrale in caso di successivo accoglimento del gravame).

È  invece proprio tale irreparabilità, in uno alla serietà del pregiudizio ed alla prognosi favorevole circa l’esito dell’impugnazione, che può giustificare, in sede latamente cautelare e di delibazione meramente sommaria, una deroga al principio di generale esecutività delle sentenze di primo grado, anche tenuto conto, non ultimo, del fatto che trattasi di delibazione destinata a sfociare in un provvedimento non impugnabile e che quindi è a maggior ragione opportuno procedere ad una ponderazione globale di tutti i contrapposti interessi” (Tribunale di Napoli, Sezione 1 civile , ordinanza n. 1672 del 1 giugno 2018).

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Francesco Carraro

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