L’omicidio stradale volontario esiste e si configura quando il sorpasso è volutamente azzardato. Mentre la nuova fattispecie dell’omicidio stradale colposo fa “navetta” per la definitiva approvazione dalla Camera al Senato, la Cassazione Penale (Sez. I, sentenza 11.2.2015, n. 8561) ha condannato per omicidio volontario un automobilista per la sua manovra irresponsabile. Cos’era successo? Il conducente di un’autovettura, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da dietro a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico.
La Corte gli ha attribuito al conducente la responsabilità a titolo di “dolo eventuale” (e non la colpa cosciente), perché egli si è rappresentato la significativa possibilità che l’evento si verificasse eppure si è determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione. Anche attraverso un giudizio controfattuale, la Corte ha concluso che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo.
Sempre in tema di incidente in fase di sorpasso, meno rigorosa è stata la sentenza 19.5.2015, n. 24217 che ha mandato assolto dall’ipotesi di omicidio colposo un conducente che aveva investito in autostrada un pedone privo di giubbotto catarifrangente E’ esente infatti da colpa– ha chiarito la Corte – il conducente che investa il pedone in autostrada, la cui sagoma non sia avvistabile a distanza, che sia sceso dall’abitacolo della vettura in avaria senza indossare l’apposito giubbotto catarifrangente e si trovi sulla corsia di sorpasso.
Con ancora maggiore cautela i Tribunali trattano il caso delle lesioni colpose, come esito dell’incidente in fase di sorpasso. Un’autovettura che in fase di sorpasso aveva invaso la corsia opposta di marcia, collidendo con un’altra automobile proveniente dalla direzione opposta e cagionando, per condotta di guida colposa, lesioni personali agli occupanti della stessa. Per il Tribunale di Bari ( Sez. II, sentenza 23.3.2015) in mancanza di prove certe in ordine alla colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, ha assolto l’automobilista per insussistenza del fatto, sebbene con la formula dubitativa. (ASAPS)
Ugo Terraciano
Dirigente della Polizia
di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna
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