Soggetto colpito da informativa antimafia non riceve risarcimento del danno

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SOMMARIO: 1. La controversia; 2. Interdittiva antimafia e risarcimento del danno: la posizione della Plenaria; 3. Focus: principi di diritto.

Cons. St., Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 8 – Pres. Pajno, Est. Forlenza – Nabav Costruzioni Srl c. Comune di Torraca.

 

  1. La controversia

La società Nabav, partecipante ad una gara di appalto indetta dal Comune di Torraca, aveva ottenuto, all’esito di un complesso contenzioso, una favorevole pronuncia risarcitoria per danni per l’illegittima mancata aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione di lavori di bonifica di un costone roccioso.

La parte vittoriosa ricorreva, quindi, affinchè venisse disposta l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 644 dell’11 febbraio 2014, con la quale è stata pronunciata la condanna del Comune di Torraca a corrispondere alla predetta società la somma di euro 123.005,03, oltre interessi legali.

Dopo che il Comune di Torraca si era attivato al fine di provvedere al pagamento reso necessario dalla pubblicazione della citata sentenza n. 644/2014, la Prefettura di Caserta, con nota 2 febbraio 2015, rendeva noto che, in data 19 luglio 2013, la Nabav era destinataria di una informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, co. 3 e 91, co. 6, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (cd. Codice delle leggi antimafia.

Sulla scorta di tale accadimento, la V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 28 agosto 2017 n. 4078, rimetteva all’Adunanza Plenaria la questione concernente la possibilità di erogare da parte di una pubblica amministrazione somme di danaro, spettanti a titolo di risarcimento del danno, in favore di un soggetto che sia stato attinto – prima della definizione del giudizio risarcitorio – da un’informativa interdittiva antimafia, conosciuta solo successivamente alla formazione del giudicato e taciuta dal soggetto stesso, ovvero se il giudicato favorevole, comunque formatosi, obblighi in ogni caso l’amministrazione a darvi corso e a corrispondere, quindi, la somma accertata come spettante.

  1. Interdittiva antimafia e risarcimento del danno: la posizione della Plenaria

L’informativa antimafia è uno dei principali strumenti di contrasto al coinvolgimento di organizzazioni criminali nell’ambito dei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e privati. In particolare, l’interdittiva comporta che il Prefetto escluda che un imprenditore, nonostante sia dotato di adeguati mezzi economici e di un’adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle Istituzioni, ossia che risulti «affidabile», e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche Amministrazioni o degli altri titoli abilitativi, individuati dalla legge (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).

Come da costante giurisprudenza, inoltre, l’informativa ha natura “cautelare e preventiva” infatti contemperando la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), dall’altro, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa tesi a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione. Quanto detto, a garanzia del buon andamento, dell’imparzialità e della legalità dell’Amministrazione, nonché della leale concorrenza nel mercato e del corretto utilizzo di risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014, n. 6465).

Il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque l’insuscettività del soggetto, tanto persona fisica quanto persona giuridica, che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinano rapporti giuridici con la Pubblica amministrazione (Cons. St. sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247).

Tale incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all’adozione di un provvedimento adottato all’esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario, in particolare, è parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011); nonché tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente.

Secondo la Plenaria, la ratio della norma nell’esigenza di “evitare ogni ‘esborso di matrice pubblicistica’ in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali”, di talché “l’art. 67, comma 1, lett. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A.” essendo, peraltro, irrilevante il problema della “intangibilità del giudicato” non conseguendo l’impossibilità di erogazione ad una “incisione” del giudicato, ma “alla incapacità del soggetto (che astrattamente sarebbe) titolare del diritto da esso nascente a percepire quanto spettantegli”.

  1. Focus: principi di diritto

Nel chiarire che l’interdittiva antimafia non incide sull’obbligazione risarcitoria della pubblica amministrazione accertata definitivamente in sede giurisdizionale ma sulla idoneità dell’imprenditore ad essere titolare del diritto di credito con la conseguenza che l’inidoneità ad essere titolare del diritto non può che comportare l’impossibilità di farlo valere nei confronti del debitore, l’Adunanza Plenaria, con la sentenza in commento, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

  • il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159”;
  • l’art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa”.

Maria Laura Signorelli

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