Il provvedimento era molto atteso da migliaia di esercizi individuali e collettivi e consentirà di creare società nelle forme consuete di quelle presenti sul mercato anche tra professionisti di branche di attività diversificate.
Si tratta, nello specifico, del riconoscimento per attività regolamentate in Ordini nazionali di potersi associare liberamente, secondo quanto previsto dai Titoli IV, V e VI del Codice Civile.
Innanzitutto, per potere essere validamente riconosciuta, la società deve essere iscritta all’apposito registro rispondente all’attività svolta al suo interno e anche all’elenco della Camera di commercio. Nel caso di più pratiche, dovrà essere individuata quella prevalente, o quella valida nel momento di costituzione del sodalizio.
Quindi, è scontato prevedere per tutti i potenziali soci il possesso dei requisiti necessari a detta dell’Ordine nazionale di riferimento per il libero esercizio della professione. Esclusi i notati che per ovvie ragioni non possono esercitare collettivamente, anche con professionisti di altri settori.
Il regolamento pubblicato in Gazzetta si ricollega alla legge fondativa delle Stp, la 183 del novembre 2011, anche se ancora permangono diversi dubbi sulle specifiche di ordine fiscale e tributario.
Tra i possibili problemi, infatti, sottolineano gli esperti, le diverse interpretazioni in merito al regime di previdenza integrativa che verrà attuato con l’avvio delle Stp. Alcune di queste, infatti potrebbero finire per applicarlo, mentre altre potrebbero scegliere la strada inversa: a questo proposito, infatti, la normativa non è chiara.
Più esplicito, invece, che il medesimo socio non potrà appartenere a più di una società professionale, mentre il limite di capitale in mano ai soci è posto ai 2/3.
Centrale, poi, il capitolo della trasparenza, con la catena nei confronti del consumatore – dal preventivo alla prestazione – che deve essere assolutamente cristallina in ogni passaggio.
Naturalmente, sul fronte della responsabilità, sono due i piani: quella sociale, in caso di condotta imputabile alla società nella sua interezza, o quella concorrente, nell’eventualità uno dei consociati abbia intrapreso un comportamento non in linea con le indicazioni dell’ente.
Vai al testo del regolamento delle Società tra professionisti
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