Le situazioni di esclusione all’applicabilità della norma
La disciplina delle società di comodo non è applicabile nei seguenti casi:
- ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
- alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
- alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- alle società con un numero di soci non inferiore a 50;
- alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
La presunzione di redditività
Salva l’esistenza di circostanze esimenti o d’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo, il mancato superamento del test di operatività comporta la presunzione di imponibile minimo ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
Per la società risultata non operativa, il reddito imponibile del periodo di imposta deve essere obbligatoriamente determinato in misura non inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle percentuali forfettariamente stabilite per legge. E’ inoltre applicata una maggiorazione dell’aliquota d’imposta IRES del 10,5% al reddito presuntivamente imponibile.
Anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti risultati non operativi si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo presunto aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
Le limitazioni in materia di IVA
In materia di IVA, la società non operativa è impossibilitata a chiedere il rimborso e ad utilizzare in compensazione o cedere l’eccedenza d’imposta derivante dalla dichiarazione e presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione dei coefficienti percentuali al valore degli assets aziendali, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.
La finalità antielusiva dell’articolo 30 della Legge 724/1994
La norma sopradetta ha una finalità antielusiva diretta a colpire le società costituite non per lo svolgimento di un’attività economica, bensì con lo scopo di gestire il patrimonio dei soci che ne hanno la disponibilità e li utilizzano nella propria sfera privata attraverso l’utilizzo dello schermo societario usufruendo di un regime fiscale spesso più favorevole.
Essa suppone, infatti, che quando i beni posseduti dalla società non contribuiscono a generare un volume minimo di ricavi, essi non vengano impiegati nello svolgimento di un’attività imprenditoriale, ma siano intestati alla società nell’esclusivo interesse dei soci, che li utilizzano a scopi privati. In questi casi, il socio, conferendo il bene in società, sarebbe mosso da un fine estraneo, diverso dalla funzione economica del bene in quanto impiegato come mezzo per ottenere il soddisfacimento dei propri bisogni personali. Lo schermo societario, che dovrebbe realizzare l’attività d’impresa, non esercita, pertanto, l’attività lucrativa ma un’attività volta solo al raggiungimento di un beneficio fiscale.
La relatività della presunzione
Con la disciplina delle società di comodo, il legislatore tributario non ha, tuttavia, inteso penalizzare le società che svolgono un’effettiva attività commerciale dichiarando pienamente superabile la presunzione di non operatività ogni qual volta il contribuente sia in grado di fornire la prova del fatto che la mancata realizzazione di ricavi sufficienti al superamento del test di operatività non dipenda dalla distrazione del bene stesso dalla sua funzione economica, non sia dovuto ad un comportamento imprenditoriale dolosamente preordinato alla finalità elusiva ma sia riconducibile a oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché il raggiungimento del reddito minimo presunto.
In detti casi, la società o l’ente risultato non operativo può interpellare l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente presentando un’apposita istanza d’interpello (cd. Interpello probatorio).
Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni oggettive può auto valutare la disapplicazione della disciplina dandone indicazione nella dichiarazione dei redditi.
La risposta dell’Amministrazione
L’Amministrazione deve fornire il proprio parere in merito alla non applicabilità della disciplina alla fattispecie entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza di interpello e, quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il predetto termine, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
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