Social bonus, il decreto attuativo: cos’è, come funziona e come richiederlo

Paolo Ballanti 19/07/22
Scarica PDF Stampa
Entrerà in vigore il prossimo 29 luglio il Decreto ministeriale del 23 febbraio scorso numero 89 attuativo del cosiddetto “Social bonus” introdotto nel 2017 dal Codice del terzo settore.

La misura consiste in un credito d’imposta riconosciuto ad imprese e persone fisiche, a fronte delle erogazioni liberali destinate a finanziare gli enti del Terzo settore, impegnati in progetti di recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

Il D.M. dal titolo “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus” si preoccupa di definire le modalità di fruizione del credito d’imposta, la procedura per l’accreditamento dei progetti finanziabili, oltre agli obblighi di trasparenza e pubblicità in capo agli enti beneficiari delle elargizioni.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Detrazioni e crediti d’imposta: online la guida Entrate per le dichiarazioni redditi 2022

Social bonus: cos’è

Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 contenente il “Codice del terzo settore”, prevede all’articolo 81 un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (50% se effettuate da enti o società) in favore degli enti del Terzo settore.

Questi ultimi devono aver presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli stessi enti ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, descritte all’articolo 5 del medesimo decreto, con modalità non commerciali.

Limiti

Il credito d’imposta (pari al 50 o al 65% delle erogazioni liberali) è comunque riconosciuto nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 15% del reddito imponibile per persone fisiche ed enti non commerciali;
  • 5‰ dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito spettante, in ogni caso, è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la somma è utilizzabile tramite compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. numero 241/1997) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Obblighi di comunicazione

Quanti beneficiano delle erogazioni liberali, effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni assegnati:

  • Comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
  • Danno pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni, della destinazione e dell’utilizzo delle stesse, tramite il proprio sito web istituzionale (in una pagina dedicata e facilmente individuabile) ed in un portale gestito dal Ministero del lavoro, dove ai soggetti destinatari sono associate, tra le altre, le “informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene” (articolo 81 comma 5).

Il rinvio al decreto attuativo

Il successivo comma 7 dell’articolo 81 rinvia ad un apposito decreto ministeriale le modalità di attuazione del credito d’imposta, comprese le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Social bonus: il decreto attuativo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio scorso, il Decreto 23 febbraio 2022 numero 89 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro della cultura, reca il “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”.

Dal punto di vista soggettivo, il D.M. ricorda che possono fruire del credito d’imposta:

  • Persone fisiche;
  • Enti che non svolgono attività commerciali;
  • Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Il credito d’imposta è riservato alle erogazioni liberali utilizzate per sostenere il recupero di:

  • Immobili pubblici inutilizzati;
  • Beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata;

assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro.

Social bonus: come fruire del credito d’imposta

Il credito d’imposta, calcolato in misura pari al 65 o al 50% delle erogazioni liberali e ripartito in tre quote annuali di pari importo, spetta a condizione che le erogazioni stesse siano “effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (articolo 5 comma 1 del Regolamento).

La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario ed all’oggetto dell’erogazione.

In ogni caso, il credito d’imposta ottenuto non concorre alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e del valore della produzione (ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive).

Persone fisiche ed enti non commerciali

Persone fisiche ed enti non commerciali possono sfruttare il credito d’imposta “a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale” (articolo 5 comma 2).

L’eventuale quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, sino ad esaurimento del credito.

Titolari di reddito d’impresa

I titolari di reddito d’impresa possono utilizzare il credito in compensazione rispetto ai debiti da versare con modello F24 telematico, a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di effettuazione dell’erogazione liberale.

In caso di “mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi” (articolo 5 comma 3).

Il credito dev’essere altresì indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso ed in quelle riguardanti gli anni successivi, sino a quando non se ne esaurisce la fruizione.

Social bonus: progetti finanziabili

Come chiarito dall’articolo 6 del D.M. l’individuazione dei progetti meritevoli delle erogazioni liberali (sulle quali si calcola il credito d’imposta) avviene con un “procedimento a sportello”, diretto a verificare il possesso dei requisiti richiesti, elencati al successivo articolo 7.

Per partecipare al procedimento è necessario presentare un’apposita istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, secondo le modalità definite all’articolo 8 del Regolamento.

Le domande devono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno.

Con apposito provvedimento ministeriale (pubblicato sul portale “lavoro.gov.it”) sarà resa disponibile la modulistica per presentare la domanda di partecipazione al procedimento.

Le istanze pervenute entro le tre scadenze annuali saranno esaminate da una commissione composta da:

  • Un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
  • Un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • Un rappresentante del Ministero della cultura;
  • Un rappresentante dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
  • Un rappresentante dell’Agenzia del demanio;
  • Un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
  • Un rappresentante designato dall’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.

In caso di carenza di elementi documentali, il Ministero può assegnare all’ente proponente un termine non superiore a quindici giorni, per l’integrazione della documentazione.

Una volta conclusa l’istruttoria, la commissione redige l’elenco dei progetti di recupero ammessi, approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, pubblicato sul sito “lavoro.gov.it – Pubblicità legale”.

Social bonus: come attestare le erogazioni liberali ricevute

Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero ammessi, comunicano al Ministero del lavoro, con cadenza trimestrale, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento ed il rendiconto delle spese sostenute grazie alle erogazioni stesse.

A conclusione dei lavori, gli enti “trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale” (articolo 10 comma 1), oltre alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto, attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente.

Agli enti è inoltre fatto obbligo di:

  • Inserire nel portale “gov.it” le informazioni relative al progetto di recupero (articolo 10 comma 3);
  • Pubblicare annualmente e tenere aggiornato, sul proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa cui aderiscono, le informazioni “relative al totale degli importi ricevuti nell’anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute” (articolo 10 comma 4).

Social bonus: spese finanziabili

Le erogazioni liberali possono essere utilizzate per le seguenti spese:

  • Progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  • Rilievi, accertamenti, indagini;
  • Manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
  • Opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
  • Impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
  • Funzionamento del bene, come utenze, spese condominiali, pulizie e tributi.

Il D.M. precisa (articolo 11 comma 2) che sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall’ente e per le quali è rilasciata regolare quietanza, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del progetto.

Fanno eccezione le spese di progettazione, rendicontabili purché effettivamente sostenute in data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui sopra.

Dichiarazione 730/2022: tutte le spese detraibili e deducibili quest’anno

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento