Smart working settore privato, c’è l’accordo: ecco cosa cambia

È stato raggiunto nella giornata del 7 dicembre l’accordo tra Governo e parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee guida per la contrattazione collettiva sullo smart working nel settore privato.

L’accordo è il secondo in Europa in tema di disciplina del lavoro agile. Il Ministro Orlando ha così commentato l’intesa:

È arrivata la firma di tutti i presenti al tavolo, di tutte le forze sindacali e imprenditoriali. Il Protocollo che indirizzerà la contrattazione collettiva, definisce alcuni punti saldi: il diritto alla disconnessione, quindi al riposo dei lavoratori, il diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti che vengono assicurati con il lavoro ordinario, il diritto alla sicurezza, le modalità attraverso le quali garantire la sicurezza dei dati che vengono utilizzati. Tutti elementi di grande rilevanza e importanza che sono stati disciplinati attraverso il metodo del dialogo sociale, attraverso la convergenza di posizioni diverse che sono arrivate a definire un quadro che potrà essere la base anche eventualmente per interventi normativi e, sicuramente, il punto di partenza per la contrattazione.

La sicurezza dei dati è infatti uno dei grandi problemi del lavoro agile, ma sono tanti i temi confluiti all’interno dell’accordo, come il diritto alla disconnessione che è stato già inserito nelle linee guida per il settore pubblico, e un’apposita formazione per l’incremento delle competenze tecniche e digitali che si sono dimostrate sempre più essenziali con l’estensione della digitalizzazione e con la pandemia.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa prevede l’accordo in tema di smart working per il settore privato e cosa cambierà per i lavoratori.

Smart working PA, le linee guida: regole, permessi, disconnessione

Smart working settore privato su base volontaria

Il Protocollo nazionale del 7 dicembre va ad aggiornare le linee guida per il lavoro agile contenute nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, quelle che hanno regolato lo smart working anche durante la pandemia.

Nell’articolo 1 dell’accordo si legge che “L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.

Trattandosi di un’adesione su base volontaria, il rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non può rientrare negli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, inoltre non rileva sul piano disciplinare.

Si ricorda inoltre che lo smart working differisce dal telelavoro, ovvero quella modalità che prevede solo lo svolgimento della prestazione lavorativa fuori dall’abituale sede pur mantenendo gli orari di lavoro dell’ufficio. Al telelavoro, in base a quanto si legge nel Protocollo, continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.

Smart working settore privato: accordo individuale

Come anticipato, lo smart working è subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale. Questo deve disciplinare i seguenti elementi:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Scarica il testo del Protocollo nazionale sullo smart working

Smart working settore privato: diritto alla disconnessione

Ribadendo la differenza con il telelavoro, all’interno dell’accordo è scritto che “la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

Per quanto riguarda il diritto alla disconnessione, viene precisato che il lavoro agile può essere articolato in diverse fasce orarie, ma in ogni caso l’accordo dovrà individuare una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Per garantire questa fascia di disconnessione dovranno essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative.

Nel caso di assenza legittime, come per esempio durante permessi, malattia, infortunio e ferie, i lavoratori possono disattivare i propri dispositivi di comunicazione. Le comunicazioni aziendali non andranno prese in carico se non alla ripresa dell’attività lavorativa.

Smart working settore privato: luogo e strumenti di lavoro

Il datore di lavoro, salvo diversi accordi, è tenuto a fornire la strumentazione tecnologica e
informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Nel caso di utilizzo di mezzi propri, occorrerà stabilire dei requisiti minimi di sicurezza all’interno dei quali il lavoratore dovrà operare, e potrà essere previsto anche un indennizzo delle spese.

Nel caso di comportamento negligente del lavoratore a cui seguono danni all’attrezzatura ricevuta o, nella peggiore delle ipotesi, un possibile data breach, il lavoratore ne risponderà direttamente.

Per quanto riguarda il luogo di lavoro invece, “la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Smart working settore privato: lavoratori fragili

Secondo quando riportato nell’accordo, le Parti sociali si impegnano a favorire l’accesso al lavoro agile per tutti i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche in un ottica di utilizzo di questa modalità come misura di accomodamento ragionevole.

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Alessandro Sodano

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