La tutela che garantisce ai lavoratori fragili di effettuare la prestazione lavorativa in smart working era scaduta il 30 giugno. Con la proroga si arriverà a fine anno, ma questa riguarderà solo lo smart working, abbandonando definitivamente l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, tutela che era stata garantita dall’articolo 26, comma 2 del Decreto Cura Italia.
Per quanto riguarda i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni, invece, sarà possibile accedere al lavoro agile sono nel caso in cui non ci sia un altro genitore percettore di ammortizzatori sociali o che non lavori.
Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità introdotte dal Decreto Aiuti bis in attesa della conclusione dell’iter di conversione in legge.
Decreto Aiuti Bis: superbonus, pensioni, smart working. Tutte le novità della conversione in legge
Smart working lavoratori fragili: proroga nel Dl Aiuti bis
L’articolo 23-bis del Decreto, inserito in sede di conversione in legge, recita:
“1. All’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole ”fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti ”fino al 31 dicembre 2022”.
2. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all’allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e quanto a 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».“
L’articolo quindi specifica che la proroga interesserà i lavoratori fragili e i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni. Viene prorogata a fine anno solo la possibilità di lavorare in modalità agile, mentre non viene rinnovata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
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Smart working lavoratori fragili: cosa è cambiato dal 13 agosto
Con la scadenza del 30 giugno, i lavoratori fragili non hanno più goduto delle tutele garantite dal Decreto Cura Italia. L’unica novità era arrivata con il D.lgs. 105/2022: il 13 agosto è infatti entrato in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che recepisce le direttive UE sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
L’articolo 4 del D.lgs. prevede che “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun
limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
Inoltre, la stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro “alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.“
In sintesi, è previsto che dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro pubblici e privati, in sede di stipula degli accordi individuali di smart working, riconoscano priorità di accesso al lavoro a distanza a:
- Lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età;
- Lavoratrici e lavoratori con disabilità in situazione di gravità;
- Lavoratrici e lavoratori con figli disabili, senza alcun limite di età;
- Caregivers.
Sempre nell’articolo 4 si legge che “la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla“.
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