Lo smart working per lavoratori fragili, com’è noto, è stato introdotto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia“), e successivamente prorogato più volte con il perdurare della pandemia.
L’ultima proroga è quella stabilita dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che porta la fine dello smart working per i lavoratori fragili al 28 febbraio 2022. I lavoratori in questione dovranno essere in possesso di adeguata certificazione firmata dal medico di famiglia, sempre in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia.
Vediamo quindi l’elenco completo delle patologie riconosciute per l’accesso allo smart working per i lavoratori fragili.
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Smart working lavoratori fragili: base normativa
In base a quanto stabilito dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
In relazione al perdurare della pandemia, la validità del provvedimento in questione è stata ripetutamente prorogata. L’ultima proroga in ordine di tempo è quella stabilita dal Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che all’articolo 17 la fissa al 28 febbraio 2022.
Sempre nel sopraccitato decreto si stabilisce che l’elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022 la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, sarà individuato da un apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione. Il decreto è quindi finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 2022.
Smart working lavoratori fragili: quali patologie
È riportato di seguito l’elenco delle patologie riconosciute presente nel decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.
Indipendentemente dallo stato vaccinale
Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
Pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
Pazienti che presentano esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- età > 60 anni;
- condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
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