Smart working e Inail: come funziona con gli infortuni

Paolo Ballanti 31/03/22
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Il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” sottoscritto il 7 dicembre scorso tra il Ministero del lavoro e le parti sociali ha il chiaro intento di spingere i singoli contratti collettivi a disciplinare lo smart-working, inteso come quella particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa organizzata per fasi, cicli ed obiettivi, resa in parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro e con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.

La stessa Legge 22 maggio 2017 numero 81 che ha avuto il merito di introdurre nell’ordinamento italiano il lavoro agile, chiarisce che gli aspetti caratterizzanti dello smart-working devono essere disciplinati in un apposito accordo individuale (in forma scritta) tra azienda e dipendente.

L’emergenza COVID-19 e la conseguente necessità di limitare i contatti tra le persone e la diffusione del virus, hanno spinto il legislatore a semplificare il ricorso al lavoro a distanza, eliminando l’obbligo di accordo individuale nell’ambito del cosiddetto smart-working “semplificato”.

Tuttavia, tanto nelle ipotesi di smart-working “ordinario”, con obbligo di stipula dell’accordo individuale, che di smart-working “semplificato” (recentemente prorogato sino al 30 giugno 2022), l’azienda è tenuta a comunicare al Ministero del Lavoro (attraverso il portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Smart working”):

  • I nominativi dei lavoratori a distanza;
  • Il periodo interessato;
  • I riferimenti (PAT e voce di tariffa) della copertura INAIL;
  • La data di assunzione, la tipologia contrattuale e (in caso di smart-working “ordinario”) l’accordo individuale.

Come intuibile, l’inserimento nella comunicazione telematica dei dati relativi all’assicurazione INAIL è giustificato dal fatto che, ai sensi dell’articolo 23 comma 2 della Legge numero 81/2017, il lavoratore da remoto ha diritto “alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”.

Analizziamo in dettaglio come funziona l’assicurazione INAIL per gli smart-workers e cosa fare in caso di infortunio.

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Smart working e Inail: copertura assicurativa

Intervenuta con lo scopo di chiarire i profili assicurativi alla luce dell’entrata in vigore (dal 14 giugno 2017) della Legge 22 maggio 2017 numero 81, la Circolare INAIL del 2 novembre 2017 numero 48 chiarisce che i lavoratori a distanza “devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento delle loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali)”.

Smart working e Inail: quali infortuni sono indennizzabili

Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i lavoratori da remoto sono assicurati applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri dipendenti, col solo limite del rischio elettivo.

In particolare, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore rende l’attività all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dallo stesso, prosegue l’INAIL, sono “tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa”. Rientrano nella sfera di protezione assicurativa non solo gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività ma anche quelli connessi “alle attività prodromiche e / o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie” del dipendente.

Pertanto l’INAIL, nel valutare se un infortunio occorso allo smart-worker è o meno indennizzabile, individua come utile strumento l’accordo individuale tra azienda e lavoratore, al fine di valutare i rischi lavorativi ai quali l’interessato è esposto, oltre ai riferimenti spazio – temporali.

In assenza di accordo, come può accadere nelle ipotesi di ricorso al lavoro agile “semplificato”, l’INAIL effettuerà specifici accertamenti “finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela” e, in particolare, a stabilire se l’attività svolta dal dipendente al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa “in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”.

Infortuni in smart working: cosa deve fare il lavoratore

In caso di infortunio (anche se di lieve entità) lo smart-worker è tenuto, al pari di coloro che lavorano in presenza, a:

  • Informare immediatamente il datore di lavoro;
  • Fornire all’azienda il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Successivamente l’infortunato deve:

  • Sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure medico – chirurgiche ritenute necessarie dall’INAIL;
  • Rendersi reperibile in determinate fasce orarie durante l’assenza per infortunio, al pari di quanto avviene per le malattie.

Infortuni in smart working: cosa deve fare l’azienda

Gli infortuni sul lavoro, verificatisi all’interno o all’esterno dei locali aziendali, ivi compresi quelli occorsi a chi lavoro da remoto, devono essere denunciati dal datore di lavoro:

  • Ai fini statistici al SINP, grazie ad una comunicazione di infortunio inviata telematicamente all’INAIL (entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico) per i soli eventi che comportano l’assenza per almeno un giorno (escluso quell’infortunio) e fino a tre giorni;
  • Ai fini assicurativi all’INAIL per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento) ed indipendentemente da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità o meno dell’evento stesso da parte dell’ente, con denuncia da inoltrare in via telematica entro due giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico ovvero entro ventiquattro ore dall’evento morte o pericolo di morte.

La denuncia di infortunio dev’essere peraltro corredata dai soli riferimenti del certificato medico, già trasmesso all’INAIL telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La sede competente a ricevere la denuncia è quella nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio, da intendersi come la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Infortuni in smart working: cosa deve fare il medico

Il medico o la struttura sanitaria è tenuto a visitare lo smart-worker e rilasciare il relativo certificato medico contenente:

  • Data di emissione;
  • Numero identificativo;
  • Giorni di prognosi;
  • Giorno ed ora dell’infortunio;
  • Cause e circostanze;
  • Natura e sede della lesione;
  • Rapporto con le cause denunciate ed eventuali alterazioni preesistenti.

Copia del certificato dev’essere trasmesso in via telematica all’INAIL.

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Smart working e Inail: infortuni in itinere

L’assicurazione INAIL si estende anche ai cosiddetti infortuni “in itinere” quelli, cioè, occorsi al lavoratore durante il normale percorso:

  • Di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • Che collega due luoghi di lavoro, in presenza di più rapporti;
  • Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Con esclusivo riferimento allo smart-working, l’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017 numero 81 prevede che il lavoratore “ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali” a patto che la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse all’attività da remoto o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda altresì a criteri di ragionevolezza.

Sul punto, la Circolare INAIL del 2 novembre 2017 numero 48 ha chiarito che la tutela assicurativa per gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, opera quando “il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.

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