Smart working estivo: regole su accordo, orari, disconnessione e ferie

Paolo Ballanti 06/08/24
Allegati

Il lavoro agile o smart working rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che si caratterizza per il fatto che l’attività viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.

In questi termini lo smart working si pone come uno strumento utile per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Grazie, ad esempio, all’utilizzo di strumenti tecnologici (come pc e smartphone) i dipendenti hanno la possibilità di lavorare, nel corso dei mesi estivi, dal luogo di villeggiatura, se consentito nell’apposito accordo individuale siglato con il datore di lavoro.

Analizziamo quindi in dettaglio come funziona lo smart working in estate e quali regole rispettare.

Indice

Come ottenere lo smart working estivo

Per poter svolgere la prestazione lavorativa da remoto nel corso dei mesi estivi è necessario stipulare con il datore di lavoro un accordo individuale di smart working.

Il contenuto dell’accordo è stato definito dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sottoscritto dal Ministero del lavoro e le parti sociali il 7 dicembre 2021.

Scopo del Protocollo è fissare il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro a distanza, esprimendo una serie di linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e / o territoriale, nel rispetto della disciplina legale (Legge 22 maggio 2017 numero 81) e degli accordi collettivi in essere.

Cosa prevede l’accordo di smart working

Il dipendente può conoscere la disciplina dello smart-working estivo semplicemente leggendo l’accordo individuale che ha siglato con il datore di lavoro.

La normativa prevede infatti l’obbligo di redigere in forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova, un documento che interessa l’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

L’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, disciplina:

– la durata dell’accordo stesso;
– l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
– gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
– gli strumenti di lavoro;
– le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 numero 300) e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
– l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
– le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Leggi anche > Stop Smart working dal 1° Aprile: ora solo con accordi. Cosa cambia

Smart working estivo: attenzione ai luoghi vietati

La disciplina sullo smart working (articolo 4 del Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021) stabilisce che il dipendente è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione dell’attività lavorativa, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali, nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.

In deroga al principio citato, l’accordo individuale può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento della prestazione da remoto, per motivi di sicurezza personale ovvero di protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

In definitiva, è importante che il lavoratore verifichi attentamente le eventuali limitazioni imposte dall’accordo siglato con l’azienda.

Allegato utile

protocollo nazionale smart working del 2021

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Smart working estivo: fasce orarie da rispettare

La prestazione di lavoro da remoto si caratterizza per:

– l’assenza di precisi vincoli di orario, eccezion fatta per il rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, fissati da legge e contrattazione collettiva;
l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

L’accordo individuale può comunque definire:

– una serie di fasce orarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza;
– periodi di reperibilità.

Diritto alla disconnessione

Al dipendente in smart working dev’essere in ogni caso assicurato il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, individuando nell’accordo la fascia oraria in cui non si eroga la prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro è tenuto a adottare “specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione” (Protocollo smart working).

Si possono fare ferie in smart working

Al pari dei periodi di lavoro svolti in azienda, il dipendente in smart working può legittimamente assentarsi per ferie, a patto che le stesse siano state preventivamente accordate dal datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, è il soggetto titolare del potere di concedere o meno le ferie.

Nel corso delle assenze in parola, il dipendente ha diritto alla stessa retribuzione prevista per i periodi di lavoro.

Con riguardo al diritto alla disconnessione, il Protocollo nazionale sul lavoro agile prescrive (articolo 3, comma 5) che in tutti i casi di assenze legittime (tra cui ferie, malattia, infortuni e permessi retribuiti) il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Smart working estivo: è consentito il lavoro straordinario?

Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e / o aziendali, nel corso delle giornate in cui viene svolta la prestazione da remoto non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

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