La Legge di conversione (numero 61) ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti interessati dallo smart working, il diritto a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, al fine di garantirne la salute, il benessere e la conciliazione tempi di vita e di lavoro. Una previsione che, prima della citata normativa, era contenuta nella sola Legge numero 81/2017 con cui è stato introdotto nell’ordinamento italiano il lavoro agile.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
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Smart working: le novità della Legge 61/2021
La Legge numero 61 del 6 maggio 2021, di conversione del Decreto legge 30/2021, ha introdotto un’importante modifica in termini di diritto alla disconnessione, relativamente al lavoro agile in favore dei genitori di figli minori di sedici anni.
L’articolo 1-ter prevede infatti, si legge nel testo, il riconoscimento a coloro che prestano l’attività in smart working del “diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.
La novità della Legge numero 61 è rappresentata dal fatto che finora il diritto alla disconnessione era unicamente previsto come una delle clausole da inserire nell’accordo individuale di smart working, ai sensi della normativa (L. n. 81/2017) che ha introdotto nel nostro ordinamento il lavoro agile.
Ora si prevede, nell’ambito dello smart working di cui al Decreto numero 30, per i dipendenti genitori di figli minori di sedici anni, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto di eventuali accordi sottoscritti da azienda e lavoratore e fatti salvi i periodi di reperibilità concordati dagli stessi.
Ricordiamo che la disciplina del D.l. 30/2021 è stata adottata per far fronte alle ricadute socio-economiche derivanti dalle decisioni governative in tema di contenimento dei contagi da COVID-19 e più in generale a seguito del diffondersi dell’emergenza epidemiologica.
Smart working per i genitori di figli under 16
Il Decreto legge numero 30/2021 ha disposto (articolo 2), dal 13 marzo al 30 giugno 2021, la possibilità di svolgere l’attività in regime di lavoro agile a beneficio dei lavoratori dipendenti genitori di figli minori di sedici anni, limitatamente ai periodi di:
- Sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- Infezione da virus COVID-19 del figlio;
- Quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
L’accesso al lavoro agile, peraltro riconosciuto in alternativa all’altro genitore, qualora non sia possibile (ad esempio per le caratteristiche della mansione svolta) apre la strada all’ipotesi di assentarsi usufruendo di un congedo straordinario, retribuito dall’INPS in misura pari al 50% della retribuzione.
Il congedo retribuito è tuttavia limitato ai genitori di figli minori di quattordici anni. Per la fascia quattordici – sedici anni è comunque consentito assentarsi dal lavoro (senza compenso) mantenendo il diritto alla conservazione del posto ed il divieto di licenziamento.
Smart working per genitori di figli disabili
La tutela in tema di smart working, prevista dall’articolo 2 del Decreto 30/2021 (ivi compreso il diritto alla disconnessione), è estesa ai genitori di figli di ogni età:
- Con disabilità ai sensi della Legge numero 104/1992;
- Con disturbi specifici dell’apprendimento;
- Con bisogni educativi speciali.
Oltre alle ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione o quarantena, il lavoro agile per i genitori di figli con disabilità è altresì riconosciuto a fronte della chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.
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Diritto alla disconnessione in smart working: cos’è
Grazie alla previsione contenuta nella Legge sul lavoro agile (L. n. 81/2017) possiamo definire il diritto alla disconnessione come l’insieme delle misure tecniche ed organizzative, che hanno come scopo quello di garantire la salute ed il benessere del lavoratore in smart working, attraverso la previsione di periodi in cui l’interessato può dedicarsi alle proprie esigenze di vita e personali.
In tal senso è necessario evitare che chi “lavora da casa” sia costantemente connesso sulle chat aziendali o reperibile al cellulare.
Smart working: accordo individuale
La legge sul lavoro agile prevede espressamente l’obbligo di disciplinare, nell’accordo individuale di smart working, il diritto alla disconnessione. Come? Si possono ad esempio fissare delle fasce di reperibilità in cui il dipendente si impegna ad essere connesso e collegato con le strumentazioni tecnologiche (ad esempio pc e smartphone) necessari per svolgere l’attività lavorativa.
Al di fuori delle suddette “fasce” l’accordo può disporre il diritto dell’interessato ad organizzare i propri tempi di lavoro e di riposo.
Smart working: chat aziendali e smartphone
Un rischio alla disconnessione del lavoratore è rappresentato dalle chat aziendali, oltre che da mail e utilizzo dello smartphone.
In tal senso, l’accordo di smart working può riconoscere la possibilità di:
- Segnalare ai colleghi la propria irreperibilità, impostando lo stato “offline” o “non disturbare” all’interno della chat o del sistema di messaggistica;
- Spegnere il cellulare aziendale nei periodi di non svolgimento dell’attività lavorativa;
- Non contattare i colleghi con chiamate o messaggi al di fuori di determinate fasce orarie.
Smart working: orario di lavoro
Oltre al diritto alla disconnessione, al lavoratore in smart working si applicano le disposizioni ordinarie in tema di orario di lavoro, in particolare:
- Riposi giornalieri;
- Riposi settimanali,
al pari di coloro che svolgono l’attività in sede o in ufficio.
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