Smart working: cosa cambia da luglio 2023. Le novità

Paolo Ballanti 04/07/23

Nella seduta di giovedì 29 giugno la Camera dei deputati ha approvato la legge di conversione del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48), che è poi stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 3 luglio 2023. In sede di conversione sono state inserite alcune importanti novità che riguardano lo smart working.

Con il via libera definitivo del Parlamento, ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, si conclude “l’iter di una riforma strategica per il lavoro: pienamente rappresentativa della strategia di questo esecutivo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il lavoro, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere la fragilità con interventi come il nuovo assegno di inclusione”.

Tra le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare di conversione figura l’estensione del diritto allo smart-working per una serie di categorie lavorative, come i lavoratori fragili, i genitori di figli under 14 nonché i soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19.

Senza la proroga decisa in sede di conversione, le disposizioni derogatorie per i lavoratori citati sarebbero venute meno al 30 giugno scorso, lasciando la possibilità di accedere allo smart-working secondo le regole ordinarie, previo accordo individuale tra il dipendente e l’azienda.

Analizziamo quindi in dettaglio cosa cambia per il lavoro a distanza dal 1° luglio alla luce delle novità introdotte dal Decreto Lavoro alla luce della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione.

Indice

Smart working: genitori con figli under 14

L’articolo 42, comma 3-bis, del Decreto Lavoro estende sino al 31 dicembre 2023 la normativa transitoria sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile, a patto che la stessa sia compatibile con le caratteristiche della mansione, a beneficio dei lavoratori del settore privato genitori di almeno un figlio minore di anni 14.

Il diritto in parola spetta a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore, in alternativa:

  • Beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività;
  • Non lavoratore.

In assenza di proroga, il diritto al lavoro agile per i genitori con figli under 14 sarebbe venuto meno il 30 giugno scorso, a seguito di quanto disposto dal Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 29 dicembre 2022 numero 198).

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In queste pagine viene spiegata, anche con l’uso di schemi e tabelle, la determinazione degli importi spettanti ai dipendenti, calcolando malattia, maternità, infortunio, liquidazione del TFR ecc. che possono verificarsi nello svolgimento del rapporto di lavoro, e calcolando anche i contributi previdenziali e le ritenute fiscali.

Smart working: lavoratori esposti al rischio di contagio Covid-19

Al pari dei genitori di under 14 il citato articolo 42, comma 3-bis estende sino al 31 dicembre 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Come precisato nel dossier del 22 giugno 2023 elaborato in maniera congiunta dai servizi studi di Camera e Senato, nella definizione dei lavoratori maggiormente esposti al rischio da contagio dal virus COVID-19 la normativa “fa riferimento agli ambiti lavorativi in cui il datore di lavoro e il dirigente siano tenuti alla nomina del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e agli altri ambiti in cui tale medico sia stato comunque nominato”.

Si precisa comunque, alla stregua di quanto avviene per i genitori di under 14, che l’accesso al lavoro a distanza è subordinato alla verifica sulla compatibilità della mansione svolta con il fatto di rendere la prestazione in smart working.

Smart working: lavoratori fragili

Inserito in sede di conversione in legge, l’articolo 28-bis del Decreto Lavoro proroga al 30 settembre prossimo il termine per il diritto allo smart working a beneficio dei lavoratori fragili. Rientrano in quest’ultima definizione i dipendenti pubblici e privati interessati da situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Nei loro confronti il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ricompresa comunque nella stessa categoria o area di inquadramento, come definita dai singoli contratti collettivi di lavoro applicati.

L’attribuzione di una diversa mansione non deve comunque comportare una decurtazione della retribuzione in godimento. Tornando al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 è opportuno aggiungere che il provvedimento individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore, tra cui appunto lo smart-working.

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Il citato articolo 28-bis provvede poi alla quantificazione dell’impatto che la proroga dello smart-working per i lavoratori fragili ha sulle casse pubbliche. L’onere, che come precisato nel dossier di Camera e Senato è quantificato in 541.839,00 euro, attiene alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Da ultimo si ricorda che la proroga al 30 giugno 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili è figlia della Manovra 2023, approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, articolo 1, comma 306, quest’ultimo modificato dal Milleproroghe, il quale ha sostituito il precedente termine del 31 marzo 2023..

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Smart working: cosa cambia dal 1° luglio 2023

In considerazione delle proroghe disposte dal Decreto Lavoro nulla cambia dal 1° luglio 2023. Il ritorno allo smart working “ordinario” è infatti posticipato a:

  • 1° ottobre 2023 per i lavoratori fragili;
  • 1° gennaio 2024 per genitori di under 14 e lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19.

Da notare che, pur alla luce della scadenza del 30 giugno 2023 e del fatto che al 1° luglio non fosse ancora entrata in vigore la legge di conversione del Decreto Lavoro (contenente le proroghe dello smart-working per le categorie in parola), il diritto al lavoro agile per lavoratori fragili, genitori e dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio prosegue senza soluzione di continuità.
Sul punto si auspicano comunque chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e degli altri soggetti competenti in materia.

Smart working: restano le categorie prioritarie

Quando saranno venute meno le disposizioni derogatorie sull’accesso allo smart working resteranno comunque le categorie prioritarie, definite dalla normativa che ha disciplinato in Italia il lavoro agile (articolo 18, comma 3-bis, Legge 22 maggio 2017 numero 81). Tali si intendono i dipendenti pubblici e privati cui i rispettivi datori di lavoro dovranno concedere, con priorità rispetto ad altri colleghi, il lavoro a distanza.
Ci riferiamo in particolare ai lavoratori e alle lavoratrici:

  • Con figli in condizioni di disabilità (senza alcun limite di età);
  • Con figli fino a 12 anni di età;
  • Con handicap grave;
  • Qualificabili come caregivers.

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