Smart working 2020: spettano buoni pasto e fringe benefit? Tutte le regole

Paolo Ballanti 30/07/20
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L’emergenza Covid-19 ci ha abituati a sentir parlare (e a sperimentare di persona) il lavoro da casa, conosciuto ormai come smart working. Per tutto il periodo dell’emergenza è stato possibile accedere a questa modalità di lavoro agile in modo semplificato, senza alcun preventivo accordo scritto tra azienda e dipendente.

I datori di lavoro possono sfruttare fino al 31 dicembre 2020 i meccanismi telematici semplificati per la comunicazione massiva al Ministero del lavoro dei dati riguardanti i dipendenti in smart working.

A distanza di mesi dall’inizio della pandemia e della corsa al lavoro agile, restano ancora tanti dubbi sul rapporto questa tipologia di lavoro e aspetti particolari come buoni pasto, indennità sostitutiva di mensa o assegnazione di auto aziendali, insomma i fringe benefit.

Cosa sono i fringe benefit

L’azienda può decidere erogare la retribuzione ai propri dipendenti, non solo sotto forma di denaro, ma riconoscendo loro beni e servizi aggiuntivi al normale stipendio. Si parla di fringe benefit quando le prestazioni in questione vengono attribuite non a tutti i lavoratori ma soltanto ad alcuni di essi, in base alle mansioni svolte.

Parliamo ad esempio dei buoni pasto, servizio mensa, auto aziendali, case in comodato d’uso, prestiti agevolati per dipendenti, ecc.

Nelle righe che seguono cerchiamo di risolvere tutti gli ambiti ancora oscuri e i dubbi sul rapporto tra smart working e fringe benefit, buoni pasto in primis.

Retribuzione

Prima di affrontare il tema dei fringe benefit è importante precisare che il lavoratore in smart working ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello garantito, in base al contratto collettivo applicato, ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dei locali aziendali.

Questo significa che i periodi di smart working sono considerati ore ordinarie, retribuite come se il dipendente fosse stato regolarmente sul posto di lavoro.

Vediamo ora come trattare alcuni aspetti del rapporto, nei casi di prestazioni svolte in lavoro agile.

Buoni pasto: spettano durante lo smart working?

I buoni pasto spettano ai dipendenti in smart working? Non esiste una risposta legislativa in merito, di conseguenza tutto è lasciato a quanto prevedono le seguenti fonti:

  • Contratto collettivo nazionale;
  • Contratto collettivo provinciale;
  • Contratto aziendale;
  • Regolamento aziendale;
  • Uso e consuetudini.

Come avviene per molti aspetti della vita lavorativa, adottare un regolamento aziendale è di gran lunga la soluzione migliore per affrontare una serie di tematiche non definite dalla legge o dai contratti collettivi.

>> Smart working 2020: come attivarlo correttamente 

Di conseguenza, in mancanza di disposizioni contrattuali sul punto, il riconoscimento dei buoni pasto può essere previsto nel:

  • Regolamento aziendale sulla concessione dei buoni pasto;
  • Regolamento aziendale sul lavoro agile o smart working.

Laddove non vi siano esplicite disposizioni regolamentari, i buoni pasto vengono concessi a discrezione del datore di lavoro, il quale dovrà attenersi alle prassi consolidate in azienda e garantire una parità di trattamento tra lavoratori appartenenti a determinati uffici, categorie o mansioni omogenee.

Questo significa che se al dipendente Tizio appartenente all’ufficio marketing vengono riconosciuti i buoni pasto in regime di smart working, al collega Caio del medesimo settore devono essere parimenti concessi, a meno che non vi siano ragioni oggettive e reali che precludano lo stesso trattamento.

Ricordiamo che i ticket restaurant rientrano nella categoria delle prestazioni sostitutive dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come tali esenti da trattenute INPS e IRPEF fino ad un importo giornaliero di:

  • 4 euro se concessi in forma cartacea;
  • 8 euro se concessi in formato elettronico.

I ticket con valore superiore ai limiti citati saranno tassati per la parte che eccede i quattro / otto euro.

Indennità sostitutiva della mensa

Attenzione a non confondere i ticket restaurant con l’indennità sostitutiva di mensa. Quest’ultima è un’erogazione di denaro in busta paga, esente da contributi e imposte nel limite giornaliero di 5,29 euro, a patto che sia corrisposta agli addetti ai cantieri edili ovvero ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o unità produttive site in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.

L’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa a lavoratori in smart working non può accedere all’agevolazione appena citata. Di conseguenza, eventuali compensi comunque riconosciuti saranno interamente assoggettati alle trattenute INPS ed IRPEF.

>> Smart working: trattamento economico, benefit, bonus e agevolazioni

Auto aziendale e smart working 

In tema di auto è opportuno distinguere tra:

  • Auto aziendali;
  • Auto ad uso promiscuo;
  • Auto ad uso personale.

I lavoratori in smart working non hanno diritto alle auto aziendali, posto che le stesse devono essere utilizzate esclusivamente per finalità lavorative. Va da sé che, prestando la propria attività da casa o da altra postazione, il dipendente non necessita del mezzo per finalità lavorative.

Discorso diverso per l’auto ad uso promiscuo. Per sua stessa definizione, in questi casi i mezzi vengono utilizzati per finalità sia lavorative che personali. Ben si può ammettere l’utilizzo dell’auto assegnata ad uso promiscuo in caso di prestazioni rese in lavoro agile.

Nulla cambia invece per i casi di assegnazione dell’auto per fini esclusivamente personali.

Trasferte e smart working

La trasferta è da intendersi come lo spostamento temporaneo e provvisorio del lavoratore ad una sede diversa da quella in cui rende abitualmente la prestazione.

Le indennità riconosciute per trasferte fuori dal comune in cui ha sede l’azienda o l’unità produttiva sono esenti da contributi e tasse entro i seguenti limiti:

  • 46,48 euro al giorno per trasferte nazionali, elevati a 77,47 euro al giorno per trasferte estero;
  • 30,99 euro al giorno per trasferte nazionali e 51,65 euro per l’estero nel caso in cui sia fornito gratuitamente il vitto o l’alloggio;
  • 15,49 euro (trasferte Italia) e 25,82 euro (trasferte estero) se vengono forniti gratuitamente vitto e alloggio.

Eventuali compensi riconosciuti ai dipendenti durante i periodi di smart working e qualificati come “indennità di trasferta” perdono tale caratteristica e devono essere interamente assoggettati a contributi e imposte, al pari di retribuzione ordinaria, premi o altre somme.

>> Decreto Agosto: tutte le nuove misure 

 

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