Siti contraffatti, l’Antitrust a tutela delle imprese di lusso

Metti di voler comprare una borsa griffata on line. Metti di imbatterti nei siti web www.guccioutlet-italy.org e www.pradaborselinea.com. Metti che su questi siti trovi delle borse del tutto identiche a quelle che hai visto nella boutique al centro della tua città, che il prezzo dei prodotti risulta in linea con i prezzi outlet dei prodotti dei grandi marchi italiani e che le foto sono identiche a quelle delle riviste patinate. Perché mai dovresti avere il sospetto di trovarti su un sito contraffatto, gestito da un commerciante dell’estremo oriente, che vende prodotti falsi? Ed invece era proprio così…..tutto falso, tutto rigorosamente taroccato.

Ad accertare definitivamente la natura di “pratiche commerciali scorrette” di tali condotte (con due decisioni pubblicate sul Bollettino n.9 del 2013) ci ha pensato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che già nei mesi scorsi aveva disposto la sospensione provvisoria delle attività di tali Shen Xiu e Yu Weixiong (nella loro qualità di “registrant” dei domini), per aver fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura ed alle caratteristiche del prodotto offerto, dichiarando, contrariamente al vero, di essere distributori autorizzati di Gucci e Prada.

I due “impostori” avrebbero anche omesso di indicare sui siti la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto; così come, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, avrebbero disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità, secondo la quale il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine, a una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto.

Per questi motivi, l’Autorità, oltre a confermare la sospensione dell’attività dei siti incriminati, ha intimato ai due di comunicare immediatamente all’Autorità stessa l’avvenuta esecuzione del proprio provvedimento di sospensione (inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate) ed ha ricordato loro che, in caso di inottemperanza, l’Autorità potrebbe applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e che, nei casi di reiterata inottemperanza, potrebbe anche disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Ben fatto! Giusto! Peccato che i nostri Shen Xiu e Yu Weixiong hanno già fatto perdere le proprie tracce, tant’è che non hanno nemmeno tentato una difesa. Scommettiamo che, prima o poi (più prima che poi), riprenderanno a vendere la loro merce attraverso un nuovo sito?

 

Giuseppe Scarpato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento