SISTRI, avanti adagio, e per scaglioni, dall’1 settembre 2011

Mancavano appena due giorni dalla “piena operatività” del SISTRI, prevista per il 1° giugno 2011, quando è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio, il decreto di proroga del Ministero dell’Ambiente.

Dopo gli esiti poco rassicuranti del “click-day” dell’11 maggio, il Ministero ha dunque accolto le istanze provenienti dal mondo delle imprese ed ha previsto un avvio graduale dell’innovativo sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti, facendo slittare la data di piena operatività al 2 settembre 2011 (per il primo scaglione di soggetti), al 2 ottobre (secondo scaglione), al 3 novembre (terzo scaglione), al 2 dicembre (quarto scaglione), infine al 3 gennaio 2012 (quinto scaglione).

Prima di fare una sintetica individuazione delle categorie incluse nei vari scaglioni, appare opportuno ricordare che non si tratta, come erroneamente detto da più parti, di una proroga dell’entrata in vigore del SISTRI – che è già obbligatorio ed operativo dal 1° ottobre 2010 -, ma della proroga del c.d. “doppio binario” e dell’entrata in vigore del sistema sanzionatorio collegato al SISTRI.

Cioè, per l’ulteriore periodo di proroga, i rifiuti speciali andranno tracciati sia con i FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) che con il SISTRI, ma saranno sanzionate solamente le violazioni relative ai formulari e al registro di carico e scarico.

Quanto al sistema sanzionatorio collegato al SISTRI, secondo l’art. 39 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, l’applicazione è prevista per il “giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni”. Termine ora prorogato dal D.M. Ambiente del 26 maggio scorso.

Passiamo ora in rassegna i soggetti che sono stati individuati per i diversi scaglioni.

Il primo scaglione (doppio binario fino all’1 settembre 2011 – sanzioni SISTRI dal 2 settembre 2011) è formato:

1) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che abbiano più di 500 dipendenti;

2) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi – tutti questi, qualora abbiano più di 500 dipendenti;

3) dalle imprese e dagli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a titolo professionale, autorizzati per quantità superiori a 3000 tonnellate annue – in pratica si tratta di tutti coloro i quali sono iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alle categoria 4 e 5, per le classi a), b), c), d) ed e), ad esclusione della classe f);

4) dalle imprese e dagli enti che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, o che effettuano il commercio e/o l’intermediazione di rifiuti;

5) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifi uti per conto dei consorziati;

6) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

7) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

8) le imprese e gli enti, indicati nell’art. 4 del DM Ambiente del 18 febbraio 2011 n. 52, che, pur non essendo obbligati, aderiscono al SISTRI su base volontaria.

Il secondo scaglione (doppio binario fino al 1° ottobre 2011 – sanzioni SISTRI dal 2 ottobre  2011) è formato:

1) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che abbiano da 251 a 500 dipendenti;

2) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi – tutti questi, qualora abbiano dai 251 ai 500 dipendenti;

3) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani  della Regione Campania.

Il terzo scaglione (doppio binario fino al 2 novembre 2011 – sanzioni SISTRI dal 3 novembre  2011) è formato:

1) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che abbiano da 51 a 250 dipendenti;

2) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi – tutti questi, qualora abbiano dai 51 ai 250 dipendenti.

Il  quarto scaglione (doppio binario fino al 1° dicembre 2011 – sanzioni SISTRI dal  2 dicembre  2011) è formato:

1) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che abbiano da 11 a 50 dipendenti;

2) dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi – tutti questi, qualora abbiano da 11 ai 50 dipendenti;

3) dalle imprese e dagli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a titolo professionale, autorizzati per quantità sino a 3000 tonnellate annue – in pratica si tratta di tutti coloro i quali sono iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alle categorie 4 e 5, per la classe f).

Il quinto scaglione (doppio binario fino al 2 gennaio 2012 – sanzioni SISTRI dal 3 gennaio 2012) è formato dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che abbiano sino a 10 dipendenti.

A questo punto, visto che il SISTRI è già operativo dal 1° ottobre 2010, ma non ancora sanzionato, sarebbe opportuno approfittare di questo differimento per iniziare ad usare con più frequenza questo sistema di tracciamento elettronico dei rifiuti, magari cogliendo pure l’occasione per rinnovare i pc aziendali, potenziare la banda, e, soprattutto, formare le risorse umane.

Peraltro, non va sottaciuto che le imprese e gli enti che si renderanno completamente operativi anche prima delle date sopra indicate, potrebbero beneficiare di maggiori vantaggi sul mercato.

Tanto per fare un esempio: se un’impresa iscritta all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 5 (trasporto rifiuti pericolosi), classe f (quantità autorizzata sino a 3000 tonnellate annue) – che rientra nel 4° scaglione – volesse raccogliere e trasportare rifiuti pericolosi prodotti da un’impresa che rientri nel primo scaglione, dovrebbe adeguarsi già entro il 1° settembre 2011, perchè diversamente non potrebbe gestire la commessa.

Infine, si ricorda che, soprattutto per i gestori di rifiuti in microraccolta (ad esempio  gli spurghisti che effettuano più prelievi in unico viaggio, o gli operatori di bagni mobili) la tracciatura elettronica col SISTRI sarà senz’altro più agevole con l’implementazione del sistema informatico di gestione dei rifiuti con software di c.d. “interoperabilità” che consentono la gestione massiva di movimentazione elettroniche, con enorme risparmio di tempo e di lavoro.

Vincenzo Vinciprova

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