E’ però vero che, trattandosi di un sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente, tutte le informazioni ed istruzioni ivi contenute influenzano i comportamenti e le decisioni di tutti gli operatori, pubblici e privati, che sono tenuti ad attuare la tracciabilità elettronica col SISTRI. E certamente tale influenza si estende anche ai consulenti ed agli organi di controllo.
Quindi, laddove vi siano istruzioni o informazioni errate, se non addirittura contra legem, è facile intuire l’effetto negativo che possano avere sulla realtà di tutti i giorni. E non può di certo essere una consolazione la presenza delle clausole di manleva di responsabilità anzidette, che, sebbene possano sottrarre gli autori (compreso il Ministero) da ogni responsabilità, non possono impedire gli effetti distorsivi sul mercato e, peggio ancora, la nascita di numerosi contenziosi, anche penali ed amministrativi.
Nel caso concreto vi sono tre istruzioni errate e che si enumerano di seguito:
1) Erroneità dell’istruzione che avalla il trasporto di rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature senza alcuna tracciabilità nel caso in cui vengano trasportati per il raggruppamento temporaneo presso la sede legale/unità locale dell’autospurghista.
Il riferimento è al paragrafo 5.4.6 dell’attuale Manuale operativo SISTRI (pag. 65 e segg.), versione 2.4 del 26.04.2011, che riporta le istruzioni relative al caso in cui si debbano movimentare i rifiuti prodotti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, che, secondo l’art. 33 del D.Lgs. 205/2010, vanno “considerati” prodotti dal soggetto che svolge tale attività.
Invero, vi è un periodo che contiene un’istruzione che non risulta avere alcuna rispondenza con la norma citata, ove si dice che: “Se i rifiuti così prodotti vengono trasportati verso l’unità locale o sede legale di riferimento per il raggruppamento temporaneo si applica quanto previsto per le attività di manutenzione”.
Orbene, si ricorda che, a mente dell’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, “I rifiuti provenienti da attivita’ di manutenzione ……si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita’.”, derivandone, quindi, un’esenzione di tracciabilità espressamente prevista dal nostro ordinamento – ma si tratta di una deroga che non ammette alcuna applicazione analogica.
Tornando all’istruzione in argomento, essa prosegue poi con l’affermazione che “Pertanto, trattandosi di rifiuti ….. non pericolosi, il trasporto dal luogo di produzione all’unità locale o sede legale non è tracciato nè con FIR nè con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti prodotti da attività di manutenzione sono pericolosi. Il successivo trasporto verso l’impianto di gestione viene gestito secondo la procedura generale. Conseguentemente, la procedura di seguito riportata si applica al solo caso in cui i rifiuti prodotti a seguito di attività manutentiva delle reti fognarie vengano conferiti direttamente all’impianto di trattamento”
Invero, il riferimento che viene fatto alle attività di “manutenzione” è errato e contra legem, poichè il Legislatore che ha introdotto l’art. 33 del D.LGS. 205/2010 (che ha sostituito, ricordiamo, il quinto comma dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006), non ha previsto alcun rinvìo, nè materiale nè formale, all’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; anzi, ha espressamente richiesto che il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, ancorchè “considerato” (per fictio juris) produttore, deve essere iscritto al SISTRI ai sensi dell’art. 188-ter, comma 1, lett. f) e di conseguenza deve sempre tracciare i rifiuti, anche quando non vengano trasportati direttamente all’impianto di smaltimento/recupero.
Peraltro, l’eventuale mancanza di tracciabilità sin dall’esatto punto della rete fognaria oggetto dell’attività di pulizia manutentiva, comprometterebbe l’applicabilità del divieto di smaltimento fuori ambito prescritto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
Infatti, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature (codice CER 20.03.06), di cui alla lett. c) del comma 3, art. 110 citato, verrebbero fatti viaggiare senza alcuna tracciabilità (nè cartacea, nè SISTRI) dalle varie fognature sino alla sede dello spurghista; poi, da qui, verrebbe fatta da quest’ultimo una movimentazione SISTRI (ove non si evincerebbero mai i punti di prelievo dei rifiuti) sino all’impianto di depurazione.
In poche parole, per fare un esempio concreto, un autospurghista con sede a Milano che eserciti lo spurgo anche di fognature – qualora dovesse passare questa pericolosissima interpretazione – potrebbe andare a fare pulizie manutentive di fognature (o almeno così direbbe sempre, a prescindere dalla reale qualità dei rifiuti e dei punti di prelievo) in ogni parte d’Italia e poi trasportarli – senza alcuna tracciabilità – sino alla propria sede; da qui trasporterebbe poi tutti i rifiuti “stoccati” sino all’impianto di depurazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di Milano, tracciando il carico con un unico formulario (dal 9 febbraio 2012 un’unica movimentazione SISTRI), da cui il gestore dell’impianto non potrà mai verificare che in verità si tratta di rifiuti prelevati da tante altre fognature fuori ambito territoriale ottimale.
2) Erroneità dell’istruzione che avalla il trasporto di rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature con la scheda SISTRI in bianco, nel caso in cui vengano trasportati direttamento all’impianto di smaltimento/recupero.
Sempre al paragrafo 5.4.6, pag. 66, contiene poi un’istruzione sulla procedura da seguire nel caso in cui i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature vengano trasportati all’impianto di smaltimento/recupero.
Ivi viene detto che “1) La sede legale o unità locale dell’impresa di manutenzione stampa una scheda SISTRI in bianco per le attività di autospurgo associate allo stesso trasporto e la consegna all’operatore/trasportatore prima dell’inizio delle attività di autospurgo.”.
Invero, non pare che vi sia alcuna norma giuridica (cfr. ex multis: D.Lgs. 152/2006, DM Ambiente 52/2011) che renda possibile la tracciabilità di rifiuti speciali non pericolosi con la c.d. scheda SISTRI in bianco, nè è stata prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 205/2010 poc’anzi citato. E per maggiore esattezza va detto che, de jure condito, vi è un’unica norma che consenta e disciplini la c.d. scheda SISTRI in bianco, cioè l’art. 15, comma 2, del DM Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52 (il c.d. “Testo Unico Sistri”), ma è relativa al solo caso in cui vengano trasportati rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di manutenzione ed il trasporto venga effettuato dallo stesso manutentore, dal luogo di effettiva produzione alla propria sede legale/unità locale.
Pertanto, nel caso di specie, l’istruzione andrebbe modificata prevedendo l’applicazione della procedura prevista per il caso in cui un trasportatore professionale (iscritto all’Albo Gestori Ambientali ex art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006) vada ad effettuare prelievi e trasporti presso produttori di rifiuti speciali non pericolosi non iscritti (cfr. art. 14, comma 2, DM Ambiente 52/2011), con l’unica particolarità che egli figurerà sia come produttore/detentore (non iscritto al SISTRI) che come trasportatore professionale (iscritto al SISTRI ex art. 188-ter, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006).
Ovviamente andrebbero eliminati/modificati anche i punti successivi dell’istruzione in argomento, poichè basati sullo stesso erroneo presupposto circa l’utilizzabilità della scheda in bianco.
Si aggiunga pure che l’autospurghista che effettua diversi interventi di pulizia manutentiva nell’arco della stessa giornate, e con lo stesso automezzo, è soggetto alla disciplina della microraccolta come definita dall’art. 193, comma 10, del D.Lgs. 152/2006; egli dovrà quindi fare tante schede SISTRI quanti sono i punti di prelievo previsti – si ribadisce che, a parte la “considerazione” quale produttore, il Legislatore ha mantenuto per egli tutti gli obblighi ed oneri dei trasportatori di rifiuti prodotti da terzi.
3) Erroneità del riferimento al codice C.E.R. 20.03.04 per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature.
Va infine segnalato che nel paragrafo in argomento (pag. 65), nel terzo periodo, si afferma che i rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie siano identificabili con i codici C.E.R. (catalogo europeo rifiuti) “200304 e 200306”.
Orbene, a parte il fatto che i codici C.E.R. sono costituiti da tre copie di cifre (20.03.04 e 20.03.06), va attenzionato che i rifiuti della pulizia delle fognature non possono che essere quelli identificati col codice C.E.R. (catalogo europeo rifiuti) 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), così come è statuito dall’allegato D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006.
Invero, il codice C.E.R. 20.03.04, sempre secondo l’allegato D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, va utilizzato per i “fanghi delle fosse settiche”, che sono tutt’altra cosa e non può essere utilizzato per tracciare i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature.
Il riferimento a questo codice C.E.R. potrebbe ingenerare l’erroneo convincimento che la disciplina e la procedura di tracciabilità per i rifiuti della pulizia manutentiva delle fognature possano essere applicate pure per i rifiuti prelevati dalle fosse settiche, dai pozzi neri, dai bagni mobili etc. – sull’esclusione dell’applicabilità anche a tali rifiuti si veda la precedente pubblicazioni su: https://www.leggioggi.it/2011/03/05/i-rifiuti-provenienti-dalle-attivita-di-pulizia-manutentiva-delle-reti-fognarie/
In conclusione, auspicando che il Ministero dell’Ambiente provveda urgentemente a rimuovere gli errori anzidetti, è opportuno che ciascuno faccia attenazione a non seguire queste istruzioni poichè, in caso di constestazioni, non potrà invocare come esimente il suddetto manuale operativo, a causa della su menzionata clausola di manleva di responsabilità.
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