Nel caso oggetto della presente disamina il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma aveva sanzionato un proprio membro che, con espedienti meglio precisati in seguito, si era introdotto nei locali adibiti allo svolgimento del test per l’abilitazione all’esercizio della professione ed aveva tentato di favorire partecipanti. La condotta contestata contemplava, nello specifico,m il tentato utilizzo di appunti e dispositivi di trasmissione.
L’attuale codice deontologico forense, all’ articolo 5 prevede l’adempimento di generali doveri di “probità, dignità e decoro “, clausola generale idonea a sostanziarsi, di volta in volta, in obblighi dalle fisionomie più diverse. In estrema sintesi, il membro dell’ordine deve sempre conformarsi al comportamento più idoneo al fine di tutelare la rispettabilità e l’onorabilità della professione forense. Chi scrive presume pacifico che la condotta atta ad inficiare il regolare svolgimento dell’esame di abilitazione, favorendo taluni partecipanti a scapito di altri, sia contraria ai predetti doveri e costituisca quindi violazione del generale obbligo suddetto. Il professionista, nel caso di specie, si era introdotto abusivamente nei locali della struttura alberghiera deputata allo svolgimento della prova esibendo persino badge simile a quello in dotazione agli esaminatori.
Il consiglio dell’Ordine degli avvocati competente si era espresso per la cancellazione dall’albo, provvedimento confermato nella sua integrità del Consiglio Nazionale Forense. Lamenta il ricorrente, nel caso di specie , che la sanzione sia sproporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata.
Il nuovo codice deontologico forense, sulla cui emanazione si esprime la legge 247 del 2012, ha abrogato tutte le precedenti norme, ridisegnando integralmente il panorama degli obblighi cui il professionista è tenuto al fine di non incorrere in irrogazione di sanzioni disciplinari.
La citata legge 247, principale riferimento normativo, prevede, all’art. 65, l’applicabilità delle norme contenute nel nuovo codice deontologico anche ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore, con il solo limite del favor rei.
In qualche misura, il legislatore ha trapiantato nella successione tra norme deontologiche il principio, più tipicamente connaturato alla diritto penale, per cui una sopravvenuta norma più favorevole al destinatario di un provvedimento sanzionatorio può applicarsi anche in deroga al generale cardine “tempus regit actum”.
Il principale mutamento nell’organizzazione sistematica del codice deontologico, agevolmente rilevabile dal confronto tra il previgente e quello approvato il 15/12/2014, riguarda l’impostazione dogmatica degli illeciti del professionista: la normativa precedente seguiva un’impostazione caratterizzata dalla presenza di norme generiche ed elastiche, mentre l’attuale disciplina è informata ad una almeno tendenziale tipizzazione specifica delle singole condotte riprovevoli.
La normativa deontologica prevede, nella nuova formulazione, un decalogo dovizioso di singole condotte non compatibili con la deontologia e, a fronte, le relative sanzioni. Ne discende sistematicamente che, nell’ottica del nuovo codice diventa difficile sussumere una condotta non specificatamente prevista in una delle fattispecie di illecito.
Nel caso di specie, la condotta tenuta dall’avvocato è invece specificatamente prevista dall’articolo 72 del codice, nuova formulazione, che commina la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo non superiore a sei mesi (salvo ricorra la specifica aggravante dell’essere commissario di esame, nel qual caso la pena è incrementata nella misura massima ad anni tre).
Il nuovo codice deontologico, in conclusione, ha eroso il previgente sistema di obblighi “indefiniti” per circostanziare i poteri sanzionatori dei Consigli degli Ordini e, di conseguenza, si è inserito nell’ottica della tutela della “certezza del diritto”.
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