Sicurezza sui cantieri: responsabilità del datore di lavoro e preposto

In tema di sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro, la vita dei cantieri è ricca di figure che a vario titolo concorrono per la realizzazione di opere studiate e progettate da illustri professionisti.

Sotto l’aspetto del diritto, chi segue questo “mondo” trova variegate coincidenze che per loro natura si intersecano tra di loro aventi come fine quello della realizzazione dell’opera e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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È chiaro che la responsabilità della sicurezza dei lavoratori è compito del datore di lavoro.

La sua competenza trova una esaudiente definizione all’art. 2 lett. b) del d.lgs. 81/08, che così recita:” «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”

Il perché di questa citazione è correlata al caso giurisprudenziale in qui un datore di lavoro, nella sua veste giuridica, ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, avverso una sentenza che lo condannava per violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

Sicurezza sui cantieri: la figura del preposto 

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro, sappiamo che la tematica degli infortuni sul lavoro è ben disciplinata dalle norme nazionali in primis il d.lgs. 81/08.

Prima di commentare la Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 7, 27 marzo 2018, n. 14127, è opportuno illustrare chi è il preposto, figura cardine del cantiere edile e ben descritta all’art. 2 del d.lgs. 81/08 lett. e) “«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Questo passaggio legislativo ci induce a riflettere che l’esistenza nell’attività di cantiere del preposto non comporta allo stesso il trasferimento di tutti gli obblighi, parte dei quali rimane in capo al datore di lavoro, altra figura emblematica in questo settore.

È vero che al preposto è affidato il dovere di vigilare affinché i lavoratori osservino tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, tutte le misure sull’uso dei dispositivi di sicurezza, individuali e dei mezzi operativi all’interno del cantiere, al fine di non creare pericolo per sé e per gli altri addetti che a vario titolo si trovino in area cantieristica.

Infatti, al punto 3 della sentenza così si legge:” Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, trattandosi di appello, come tale, è solo in fatto, senza censure di legittimità. Il ricorso, infatti, richiede una nuova valutazione di merito delle prove testimoniali, incompatibile con il giudizio di legittimità.

Sicurezza sui cantieri: la responsabilità resta in capo al datore di lavoro

Inoltre, per completezza, si deve osservare che: «In tema di infortuni sul lavoro, l’esistenza sul cantiere di un preposto – salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza – non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri» (Sez. 4, n. 24055 del 01/04/2004 – dep. 26/05/2004, Cecchini, Rv. 22858701). “

Pertanto, nel caso di specie giurisprudenziale, il datore di lavoro è stato quindi ulteriormente condannato al pagamento delle spese processuali.

Girolamo Simonato

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