Può essere incostituzionale votare? Secondo il Consiglio dei Ministri la scelta del suffragio universale per scegliere i vertici delle ex Province siciliane può confliggere con norme della Costituzione. Il ricorso alla consultazione popolare per eleggere i Presidenti dei Liberi Consorzi ed i Sindaci metropolitani potrebbe essere divenuta, dopo decenni, incostituzionale.
L’illegittimità deriverebbe dal fatto che la Regione Siciliana si è discostata in maniera chiara e palese dalla L. n. 56/2014, che ha ridisegnato l’architettura degli organi degli enti di area vasta e la loro modalità di scelta.
La presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale n. 17 dell’11 agosto scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 36 del 1 settembre che ripristina l’elezione diretta del presidente del Libero Consorzio Comunale e del Consiglio del Libero Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.
Secondo la nuova normativa regionale, il presidente del Libero Consorzio ed il sindaco metropolitano saranno eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del territorio della ex provincia.
Il consiglio del Libero Consorzio sarà composto dal presidente eletto direttamente e da 18 (per gli enti fino a 300.000 abitanti) o 25 (per gli enti con popolazione tra 300.000 e 600.000 abitanti) componenti, eletti anch’essi a suffragio universale.
Il consiglio metropolitano, invece, sarà formato dal sindaco metropolitano e da 30 (per gli enti con popolazione fino a 800.000 abitanti) o 36 (per gli enti con popolazione superiore a 800.000 abitanti) componenti, anch’essi eletti a suffragio universale.
Al presidente del Libero consorzio ed al sindaco metropolitano spetterà un’indennità di carica pari a quella attribuita “al sindaco del comune capoluogo del relativo Libero consorzio o della relativa Città metropolitana”. I consiglieri dell’ente di area vasta, invece, avranno diritto solo ai rimborsi previsti per gli amministratori locali.
La Corte Costituzionale dovrà decidere se l’Assemblea Regionale Siciliana si è mossa nei limiti dell’art. 15 dello Statuto speciale siciliano che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
La L.r. n. 17/2017 si discosta nettamente dalla legge Delrio, che prevede elezioni di secondo livello per le Province e la carica di Sindaco metropolitano per il primo cittadino del centro capoluogo, ma la L. n. 56/2014 non ha rango superiore alla norma ordinaria e, quindi, poteva essere disattesa dalla legge regionale di una Regione a statuto speciale.
Intanto, però, gli enti di area vasta, nelle more delle elezioni per la scelta dei loro vertici, dovranno essere affidati alle cure di commissari straordinari regionali.
L’art. 7 della L.r. n. 17/2017 ha modificato l’art. 51 della L.r. n. 15/2015. Nelle more dell’insediamento degli organi dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane, eletti secondo le nuove disposizioni, le funzioni degli enti di area vasta dovranno essere svolte da commissari straordinari nominati dalla Regione. Per la decadenza degli attuali sindaci metropolitani (i primi cittadini delle città di Palermo, Catania e Messina) si è espresso anche l’avvocato generale della Regione.
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