Dopo l’impugnativa demolitoria della legge di riforma (?) del sistema di gestione delle risorse idriche in Sicilia, non appare irragionevole sostenere che l’unica novità normativa sostenibile e d’immediata applicazione si riduce nel passaggio dai liquidandi e commissariati Consorzi d’ambito (A.T.O.) – costituiti dai Sindaci dei Comuni soci – alle nuove Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.) – costituite dai Sindaci dei Comuni soci -. In attesa che il legislatore regionale ci spieghi la differenza tra questi due Enti, ci piace evidenziare l’assenza di ogni riferimento normativo sulla sorte delle gestioni esistenti. Infatti, al netto dell’ultroneo richiamo all’istituto della revoca amministrativa – che mal si concilia con l’ipotesi sinallagmatica di natura contrattuale delle gestioni già affidate a terzi – la legge nulla contiene in ordine ai rapporti in essere tra i liquidandi Consorzi d’ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato.
Orbene, questa lacuna sta già mettendo in crisi le uniche tre gestioni siciliane in cui il servizio risulta regolarmente affidato in concessione e riguarda gli ambiti territoriali ottimali di Agrigento (affidato in house a una società pubblica), Enna e Caltanissetta (in cui l’ente gestore è stato reclutato con gara aperta al mercato concorrenziale).
Il vuoto normativo, però, è solo apparente. Infatti, poiché le scelte del legislatore regionale, come confermato anche dalla recente impugnativa, devono essere rispettose dei vincoli posti dal legislatore statale, per ragioni di tutela della concorrenza e dell’ambiente, la soluzione arriva direttamente dal legislatore statale.
A tale scopo, la disposizione di riferimento va rinvenuta nell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nella versione da ultimo incisa dal decreto “Sblocca-Italia”, laddove si prevede, allo scopo di garantire il rispetto del “principio di unicità della gestione” all’interno dell’A.T.O., che “…il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”.
Detto altrimenti, tale principio di “unicità della gestione” per A.T.O. (di estensione non inferiore a quella provinciale) subisce, per effetto della formulazione della norma in questione, un’applicazione in chiave di gradualità per il doveroso bilanciamento con il fondamentale principio di “tutela del legittimo affidamento” maturato in capo ai gestori esistenti.
Pertanto, è ammesso espressamente che gli attuali gestori, a meno che non intendano avviare pratiche di fusione e integrazione in chiave convenzionale e pattizia, vedano conservata la propria concessione fino a scadenza naturale, salvi tutti i possibili interventi di etero-integrazione e le modifiche opportune funzionali ai bisogni di adattamento al nuovo contesto regolatorio ed organizzativo (regolazione in progress) affidato alla nuova A.T.I., sulla base di un generale canone di “ragionevolezza” che tenga in debito conto (e, dunque, su un piano di corretto bilanciamento) il principio di tutela del legittimo affidamento nonché i correlatiti principi di proporzionalità e buona fede.
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