Sì alla pubblicità delle prestazioni professionali

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11816 dello scorso 12 luglio, ha accolto il ricorso presentato da un dentista abilitato alla professione avverso il procedimento disciplinare inflittogli  dalla Commissione dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine che lo sospendeva per un mese dall’esercizio della professione

Il provvedimento disciplinare era stato posto in essere dall’Ordine dei Medici di Brescia in seguito alla diffusione di un volantino, da parte del professionista, in cui venivano pubblicizzate le prestazioni offerte dall’azienda sanitaria della quale lo stesso era direttore sanitario.

L’accusa nei suoi confronti era di aver tenuto un comportamento non conforme a quanto disposto dalle norme del Codice Deontologico.

La Commissione, infatti, riteneva che la diffusione dei volantini ledeva il decoro e la dignità professionale, che tale attività avesse natura meramente commerciale, e che il messaggio pubblicizzato fosse falso nella parte in cui prevedeva l’esistenza di una tariffa minima nazionale, ormai abrogata.

All’esito del procedimento, la Commissione dell’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine ha deciso, di irrogare al dottore la sanzione della sospensione di un mese dall’esercizio della professione.

Il professionista, ha presentato allora ricorso nei confronti dell’Ordine alla Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità, hanno accolto il ricorso, affermando che “la competenza degli Ordini professionali è finalizzata alla sola verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio”.

Inoltre, i giudici richiamando la Direttiva Comunitaria n. 123/2006, così come pure il Decreto Bersani (Legge 248/2006), hanno affermato che tali normative prevedono espressamente la massima liberalizzazione della concorrenza, annullando così il divieto di fare pubblicità sui servizi offerti da professioni regolamentate.

In merito, infine, al sopra indicato richiamo da parte del dentista alla tariffa minima nazionale (abrogata), la Suprema Corte “non vede come quel richiamo, che necessariamente presuppone, piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo della tariffa, possa configgere con la trasparenza e la veridicità della comunicazione. Né ha troppo senso la valorizzazione della genericità della promessa riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo ciò incidere sulla capacità di persuasione del messaggio che è profilo certamente estraneo alla sfera di intervento degli organi disciplinari”.

In conclusione, un professionista può pubblicizzare le proprie prestazioni lavorative anche mediante opera di volantinaggio, l’importante è che siano sempre rispettati i principi di trasparenza e di veridicità del messaggio (unici aspetti su cui è ammesso il controllo da parte dell’Ordine).

Qui il testo integrale della sentenza n. 11816/2012 della Corte di Cassazione

 

Cristina Iemulo

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