Il Decreto 85 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) a decorrere dal 1° settembre 2023.
Il SFL è una misura diretta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, grazie alla partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione / riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Tra le attività contemplate dal SFL figurano altresì il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività, come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis del Decreto – legge numero 48/2023.
Previa domanda trasmessa all’Inps e una volta che l’Istituto ha verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti (tra cui figura, ad esempio, un Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro annui) ai beneficiari spetta, per tutta la durata delle attività previste nell’ambito del SFL e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, un sussidio economico pari a 350 euro mensili.
Con il Messaggio del 3 gennaio 2024 numero 27 l’Inps ha fornito una serie di indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell’erogazione da parte dell’Istituto stesso del beneficio economico.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
SFL 2024: gli obblighi
Il soggetto richiedente il Supporto per la formazione e il lavoro, oltre a trasmettere apposita istanza all’Inps, è tenuto a:
- iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
- sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o altra iniziativa di attivazione lavorativa.
Una volta conclusasi positivamente l’istruttoria Inps, al soggetto interessato è corrisposto dall’Istituto stesso un sussidio pari a 350 euro mensili:
- riconosciuto per la durata del SFL e, comunque, entro un limite massimo di dodici mensilità;
- decorrente dall’effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione.
Le attività in parola sono rappresentate da:
- orientamento specialistico;
- accompagnamento al lavoro;
- attivazione del tirocinio;
- incontro tra domanda e offerta;
- avviamento e formazione;
- sostegno alla mobilità territoriale;
- lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
- supporto all’autoimpiego;
- servizio civile universale.
SFL 2024: il patto di servizio personalizzato
L’individuazione delle attività che il soggetto beneficiario dovrà svolgere avviene in sede di sottoscrizione (presso i Centri per l’impiego o altre strutture competenti) del Patto di servizio personalizzato.
In particolare, nel Patto vengono concordate le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.
Registrazione delle attività svolte
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 108/2023, attuativo del SFL, prevede all’articolo 3, comma 3, che tutte di attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono “registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL”.
Le modalità di registrazione nel SIISL delle iniziative di politica attiva in cui è inserito il soggetto sono state definite con la Circolare Inps numero 77/2023.
In fase di registrazione devono essere “indicati gli elementi necessari per l’erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista” (Messaggio Inps).
La stessa Circolare numero 77/2023 prevede che “diversamente (nel caso in cui la fine dell’attività o del corso non sia già nota), al termine del corso o dell’attività, il servizio competente, dovrà inserire tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l’informazione della sua conclusione”.
Come funziona la piattaforma SIISL
Per poter procedere al pagamento dell’indennità mensile, in quanto condizionata all’effettiva partecipazione a un’iniziativa di politica attiva, il SIISL effettua la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) sul Sistema Informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.
In particolare, la lettura avviene:
- Entro due ore dall’invio del Patto di attivazione digitale (PAD) al Ministero;
- Ad ogni notifica di modifica ricevuta da Anpal;
- Il primo giorno del mese sulla competenza del mese precedente (per le disposizioni di pagamento dell’indennità il giorno 15 del mese);
- Il giorno 17 del mese sulla competenza del mese corrente (per le liquidazioni del giorno 27 del mese).
Per il pagamento del sussidio nel mese di competenza è necessario che il sistema individui un’attività che rispetti i parametri indicati in dettaglio dal Messaggio numero 27/2024.
Parametri operativi da marzo 2024
Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i parametri definiti dal messaggio Inps troveranno applicazione dal mese di marzo 2024, al fine di consentire l’adeguamento di tutti i sistemi regionali e delle modalità operative dei vari soggetti coinvolti.
Dalla suddetta mensilità, pertanto, nel caso in cui “il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva” riportati nel rispetto dei parametri indicati dall’Inps “l’erogazione dell’indennità economica verrà interrotta” (Messaggio numero 27/2024).
Parametri operativi fino a febbraio 2024
Da ultimo, i pagamenti del beneficio di 350 euro mensili, fino a febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetti le condizioni descritte in dettaglio dal Messaggio Inps, di seguito riportate:
- stato attività, iniziata, terminata o sospesa;
- data inizio attività, con mese antecedente o coincidente quello di competenza del pagamento;
- data inizio attività rispetto alla data della domanda accolta, posteriore, coincidente oppure antecedente;
- data fine attività, considerata solo se lo stato attività è terminata o sospesa e, in tal caso, la data fine attività non dev’essere nel mese antecedente quello di competenza;
- patto di servizio, valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;
- eventi condizionanti, non sono pervenuti nel mese di competenza.
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