Bene, a fronte di questo quadro allarmante, va fortunatamente registrata una efficacissima azione di tipo sanzionatorio-deterrente da parte dei nostri moderni Salomone, della nostra Corte di Cassazione.
In Cassazione l’età dei Consiglieri non è certo delle più impuberi; ma è proprio questo che è bello in loro, l’essere gli ultimi baluardi di quelle antiche morali che possono compensare, almeno in parte, l’eccesso di scelleratezza che ha contraddistinto i nostri ultimi anni.
I vecchi saggi della Cassazione sono come mio padre, che a tutt’oggi ricorda, commosso e nostalgico, le gite in campagna organizzate dal suo Liceo Classico “Alessandro Manzoni”: quando arrivati sull’altopiano prescelto per il pic nic – ore di salita tutte rigorosamente a piedi, la metà degli studenti stramazzati nei dirupi, qualcuno schiattato di infarto e mai più ritrovato – tuonava forte, via megafono, la roboante voce del preside Rosario Pirracchio: “Attenzione-attenzione: i maschi da una parte e le femmine dall’altra. Avviso-avviso: se qualcuno deve pisciare o fare l’atto grande, i maschi vadano sulla destra, nell’uliveto, accompagnati dal prof. Nello Scimeo, le femmine sulla sinistra, nella stalla degli asini, con la prof. Giuseppina Lionti”.
E nessuno avrebbe mai osato mancare di rispetto ad una signorinella .…
Su fatti ed abusi sessuali chi, in Cassazione, distribuisce le stangate – tante e tutte a piene mani – è quasi sempre la Terza Sezione Penale, le cui sacre ed algide mura sono ormai diventate eco impotente di arringhe difensive stracolme di falli, video porno, costumi scosciati, palpeggiamenti, seni e zone erogene, fobia e verecondia sessuale, meretricio femminile e di invertito, lap dance nordamericane, afrocubane e sudcoreane.
L’ultimo poveretto finito nel girarrosto del Palazzaccio è stato il prof. Pinco Pallo (modifichiamo il nome per evidenti motivi di privacy), Presidente di una Commissione per gli esami di stato che, nel desiderio di rallegrare la pesante atmosfera di quei giorni di prove, “appoggiandosi con tutto il corpo alla schiena di una studentessa impegnata in aula per lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame, pronunciando espressioni del tipo “se sei carina con me ti aiuto io” e strisciando ripetutamente inguine e bacino contro il corpo della giovane, la costringeva a subire atti sessuali”.
Non scandalizzi il capo di accusa così particolareggiato: i nostri Consiglieri di Cassazione sono talmente abituati a leggere e ad ascoltare di tutto e di più che anche lo studio della sessantesima posizione del kamasutra li lascia completamente indifferenti….
In sede di giudizio di merito, il Pinco Pallo era stato fustigato a sufficienza con due pesantissime imputazioni: reato di concussione (art. 317 c.p.) per avere abusato della sua qualifica di Pubblico Ufficiale e costretto la giovane a subire il lascivo strisciamento (o strusciamento che dir si voglia…) di corpo e genitali; il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.).
Accuse assolutamente fondate tant’è che il professore, fattosi bene i conti, aveva deciso di ricorrere all’istituto del “patteggiamento”, previsto dall’art. 444 cod. proc. pen., e di usufruire degli importanti benefici di natura premiale che l’opzione di rito concede a chi ammette le proprie colpe e concorda con il Pubblico Ministero una determinata sanzione: un terzo di pena di reclusione in meno (ovviamente sospesa), il beneficio della non menzione nel certificato penale a richiesta dei privati (leggi: i panni sporchi rimangono nello stenditoio delle mura giudiziarie), la non applicabilità delle pene accessorie (art. 445 c.p.p.)
Tutto sarebbe passato “in cavalleria” e pronti per i prossimi esami di maturità.
Ma la tranvata in piena faccia era in agguato, perché il nostro professore non aveva considerato che la provvidenziale Legge n. 38 del 2006 (“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”) ha introdotto una importantissima modifica integrativa all’art. 609 nonies del codice penale: “La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.
In altre parole, in sede di patteggiamento la sanzione accessoria rimane sempre non irrogabile tranne che in presenza di reati sessuali che riguardino minori, nel qual caso l’interdizione diventa invece obbligatoria e perpetua.
Se al Pubblico Ministero con cui il nostro professore aveva concordato la pena era sfuggita la novella legislativa, maggiormente attento è stato il Procuratore Generale che, proposto immediatamente ricorso per cassazione e preparato il pollastro con doviziose spennellature di profumatissimo grasso misto a rosmarino, lo ha spedito diritto alla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione – udienza camerale 16 dicembre 2010, sentenza n. 12009 del 2011 – bello e pronto per una perfetta cottura ad alta temperatura.
Accompagnato da patatine al forno miste a cipolletta selvatica, il Pallo si è ritrovato interdetto da tutte le scuole d’Italia, rectius preso a calci nel culetto. A scanso di equivoci, questa volta il culetto non è quello della studentessa, già onorato dall’appoggio professorale, ma quello del povero Pinco.
A sapere la finale, forse sarebbe stato meglio procedere ad una sana auto amputazione delle parti basse!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento