Scioglimento Comune per infiltrazione mafiosa: no indizi, ma elementi concreti ed univoci

Il Consiglio di Stato (sezione terza) con la sentenza n.00126/2013 ha deciso che il consiglio comunale di Bordighera non andava sciolto per infiltrazioni mafiose; i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, presentato dall’ ex Sindaco Giovanni Bosio e dalla sua ex maggioranza consiliare, contro la sentenza di primo grado del Tar Lazio che aveva confermato i rilievi del Ministero dell’Interno circa la sussistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento delle ente locale ex art. 143 d.lgs. 267/2000.

Il supremo organo della giustizia amministrativa ha esaminato le doglianze dei ricorrenti circa la “la violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall’ art. 2 comma 30, della legge n. 94 del 2009, nonché per eccesso di potere nei profili della contraddittorietà e del difetto di motivazione della relazione ministeriale”, osservando al riguardo che l’art.143 nel testo originario, elevava a presupposto dello scioglimento del consiglio il riscontro di “elementi” che siano espressione di “collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata”, ovvero di “forme di condizionamento degli amministratori stessi”, tali da alterare la libertà di determinazione degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità dell’ Amministrazione comunale “nonché il regolare funzionamento dei servizi” ovvero  “che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

Il testo novellato(nel 2009) ha previsto che detti elementi devono qualificarsi come “concreti, univoci e rilevanti”, in contrario all’ ordine argomentativo del T.A.R., non è quindi sufficiente un mero quadro indiziario fondato su “semplici elementi”, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l’influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale.

Secondo il Consiglio di Stato, il Prefetto di Imperia si era mosso con coerenza rispetto al dato normativo e alla circolare del Ministero dell’interno per l’attuazione della norma(ex art.143 d.lgs. 267/2000), rilevando l’insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del comune di Bordighera; di avviso contrario invece l’allora ministro Maroni che propose la misura amministrativa al Presidente della Repubblica, ma per i giudici: “si rende tuttavia necessario che il contrario avviso sia sostenuto da uno congruo corredo motivazionale che dia puntualmente atto, anche a mezzo di un supplemento di istruttoria, delle ragioni che rendono prevalente lo scioglimento del consiglio comunale con incidenza sul consenso a suo tempo espresso dall’elettorato e i ricorrenti correttamente deducono che la proposta ministeriale non aggiunge ulteriori elementi motivazionali idonei a consentire il superamento delle risultanze istruttorie che, sul piano fattuale, avevano escluso l’esistenza dei presupposti per pervenire alla misura dissolutoria.”

Questa vicenda mette in luce ancora una volta la questione circa i presupposti che devono stare alla base di un provvedimento cosi duro come il decreto di scioglimento di un ente locale per infiltrazioni mafiose. Al riguardo, rappresentava un orientamento consolidato della giurisprudenza: “che l’uso, da parte della legge, di una terminologia ampia e indeterminata nell’individuazione dei presupposti per il ricorso alla misura straordinaria è indicativo della volontà del legislatore di consentire un’indagine sulla ricostruzione della sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe ( C. Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2615)”.

Ma le modifiche apportate nel 2009, con il famoso pacchetto sicurezza del governo Berlusconi, incidono sulla disciplina dei presupposti e per alcuni rendono più difficoltosa l’interpretazione e l’applicazione della legge (come dimostra il caso in oggetto) tanto che un autorevole magistrato di Cassazione il Dott. Raffaele Cantone ha osservato:  “la riforma del 2009, che ha modificato lo scioglimento degli enti per infiltrazioni mafiose ha indebolito moltissimo, l’Istituto; i comuni che vengono sciolti sono molto meno e in gran parte di quei casi, il Tar sta annullando tutti gli scioglimenti”; secondo altri invece l’intervento del legislatore, al fine di rendere più rigoroso l’onere probatorio alla base del provvedimento di scioglimento, è stato utile per evitare la troppa discrezionalità, nell’utilizzo dello strumento normativo, presente prima della riforma. Una situazione quindi che potrebbe aprire nuovi scenari circa l’orientamento dell’attività d’indagine dell’autorità amministrativa ma anche nell’ambito del controllo giurisdizionale dei giudici amministrativi, con una nota non di poco conto l’inquinamento della Pubblica Amministrazione ad opera della criminalità organizzata cesserà o si ridurrà notevolmente solo se i partiti politici,la società civile e il mondo della burocrazia rifiuteranno in maniera decisa ogni tipologia di malaffare.

 

Alessandro Santaguida

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