Sequestro probatorio: il Gip può disporre il dissequestro solo se viene meno l’utilità ai fini della prova

In caso di sequestro probatorio, il successivo dissequestro richiede che sia venuta meno la necessità del vincolo ai fini di prova. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 50169 del 2015, depositata il 21 dicembre.

La Seconda Sezione Penale ha accolto ricorso presentato dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che disponeva il dissequestro e la restituzione di un bene, costituente corpo del reato, per assenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e i reati contestati al proprietario del bene medesimo.

L’ordinanza del Gip era impugnata dal pubblico ministero per vizio di motivazione e violazione di legge. Questo si pronunciava a seguito dell’opposizione presentata dall’imputato e proprietario del bene sequestrato avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, proposta dall’imputato stesso, motivandola con un giudizio di insussistenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene sottoposto a vincolo e i reati per cui si procedeva, non perché fosse venuta meno la necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, ma perché, a suo giudizio, i reati contestati o erano insussistenti o, comunque, si erano prescritti.

La motivazione del Gip, lungi dal giustificare il dissequestro del bene per motivi attinenti alla utilità del vincolo ai fini di prova, esprimeva una valutazione nel merito della opportunità e legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero, esorbitando dai limiti imposti dall’articolo 263, comma quinto, del Codice di Procedura Penale (“Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate”) e appropriandosi di poteri che la legge riserva al Tribunale del Riesame, unico organo competente a pronunciarsi sulla fondatezza del fumus del reato contestato.

Nella fase di opposizione al decreto del pubblico ministero in tema di beni sequestrati, il giudice per le indagini preliminari non può disporre il dissequestro per motivi del tutto eccentrici e diversi da quelli consentitigli ex combinato disposto degli articoli 262 e 263 del codice di rito, “ossia quelli limitati a valutare se sia o meno necessario mantenere il sequestro a fini di prova dei reati contestati, sui quali, in questa ristretta fase, non ha alcun potere di valutarne la fondatezza perché tale profilo può essere sottoposto dall’indagato solo al Tribunale del Riesame e solo da questo organo può essere vagliato”.

Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio degli atti al competente giudice per le indagini preliminari, tenuto a esprimere una nuova decisione, attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di sequestro probatorio, con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, ex art. 262 c.p.p., e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame: di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame”.

Lorenzo Pispero

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