La Cassazione prende in esame due aspetti: la mancata equiparazione tra carta stampata e pubblicazione sui siti Internet ai fini del riconoscimento delle garanzie costituzionali e la mancanza della “definitivamente accertata diffamatorietà dell’articolo” che escluderebbe le condizioni in base alle quali il legislatore ha consentito il sequestro della stampa (art. 1, comma 2, R.d.lgs. 561 del 1946).
Al fine di confermare la decisione assunta dal Tribunale di Milano, la Corte avrebbe potuto affermare che l’articolo in esame, in quanto pubblicato sul blog di un sito Internet, non rientra nel concetto di stampa e che, pertanto, alla medesima non si possono applicare le garanzie previste dal combinato disposto dell’art. 21, comma 3, Cost. con l’art. 1 del R.d.lgs. 561 del 1946.
Questa strada è stata percorsa più volte in passato dai giudici di legittimità (si vedano a titolo di esempio Cass. Pen. sez. III, n. 10535 del 2009, che ha escluso l’applicazione delle garanzie previste dalla legge sulla stampa ad un blog di discussione e Cass. Pen. Sez. III, n. 7319 del 2008, in riferimento ad un servizio giornalistico televisivo).
Al contrario, la Corte nel nostro caso sembra ammettere che al post diffamatorio si applichino le disposizioni previste dalla legge sulla stampa. Infatti, in merito al secondo motivo del ricorso la S.C. afferma che la “definitivamente accertata diffamatorietà” prevista dal comma 2 dell’art. 1 del R.d.lgs. 561 del 1946 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni) non costituisce presupposto del sequestro preventivo, che ricorre nel caso di specie, bensì della diversa misura del sequestro probatorio, estranea invece all’ipotesi in esame. La Corte, pertanto, ha riconosciuto il post come articolo di stampa a tutti gli effetti.
Al riguardo occorre ricordare che il legislatore costituente ha ritenuto di presidiare la libertà di stampa attraverso la previsione di cui all’art. 21, comma 3, Cost., imponendo quali condizioni necessarie per procedere a sequestro sia una riserva di legge sia una riserva di giurisdizione. Tuttavia alla riserva di legge non è mai stata data attuazione (come espressamente ricordato dalla Suprema Corte con la già segnalata pronuncia n. 7319 del 2008).
Ne deriva che in assenza di espressa disciplina legislativa, il sequestro preventivo della stampa è da considerare precluso per effetto della citata disposizione costituzionale, salvo le ipotesi di pubblicazioni contrarie al buon costume (art. 2 del R.d.lgs. 561 del 1946).
La Cassazione, fino alla pronuncia in esame, ha sempre manifestato piena aderenza a questo orientamento.
La pronuncia n. 7155 del 2011, invece, omette totalmente di considerare le garanzie costituzionali suddette e sembra aprire la strada alla limitazione preventiva della libertà di stampa, che viene sottoposta direttamente alle restrizioni derivanti dal bilanciamento dei diritti costituzionali di pari rango, alla stessa stregua della più generica libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21, comma 1, Cost.
Questa decisione ha già suscitato un ampio dibattito e penso siano superflui e prematuri ulteriori giudizi. Mi limito a una considerazione conclusiva di natura molto pratica: un’errata procedura di applicazione del sequestro preventivo di un post pubblicato su di un blog può comportare la distruzione del corpo del reato, con tutte le importanti implicazioni che ne conseguirebbero sul piano probatorio.
Infatti, quando l’Autorità Giudiziaria intima al Provider di rimuovere il “brano incriminato” dal blog, questo rischia di essere direttamente cancellato e non è detto che, a distanza di mesi o forse anni, possa essere recuperato dallo stesso Provider, qualora non siano state preventivamente richieste e adottate tutte le garanzie opportune per la preservazione della prova digitale.
Pertanto, qualora la Polizia Giudiziaria non presti particolare attenzione alle modalità operative di attuazione della misura, il provvedimento, che ha carattere provvisorio, rischia di divenire definitivo.
Sembra una banalità….ma succede.
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[Immagine di Kristina B. su Flickr]
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