Infatti, la nuova convivenza se presenta il carattere della stabilità, dà vita ad una famiglia di fatto che, come tutte le famiglie, anche se non basata sul matrimonio, determina l’obbligo reciproco per i conviventi di assistersi sia materialmente, che moralmente.
Ne consegue che l’ex coniuge non sarà più tenuto a versare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, a ciò dovrà provvedere il nuovo compagno.
La nuova convivenza come deve essere per determinare la perdita dell’assegno di mantenimento?
Deve trattarsi di una convivenza stabile e non occasionale, cioè tra la nuova coppia deve instaurarsi quella tipica “comunione materiale e morale” che è propria dei coniugi, determinata dalla condivisione di ogni aspetto della vita in comune.
Nel caso in cui l’ex marito venisse a conoscenza che l’ex moglie ha intrapreso una nuova vita con un’altra persona non può arbitrariamente interrompere di versarle l’assegno di mantenimento, ma dovrà rivolgersi al Tribunale ed incardinare un procedimento per la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio. Solo il Giudice può modificare un precedente provvedimento.
Per attivare questo procedimento è necessaria l’assistenza di un avvocato, il quale provvederà a redigere il ricorso per la revisione delle condizioni, ricorso che andrà, poi, notificato all’ex moglie. L’ex moglie, a sua volta, dovrà farsi assistere da un avvocato e prendere, così, parte al giudizio.
Se gli ex coniugi trovano un accordo questo sarà portato all’attenzione del Giudice, in caso contrario si incardinerà un vero e proprio procedimento nel corso del quale l’ex marito è chiamato a dare prova della nuova convivenza intrapresa dall’ex moglie.
Con la prova di tale fatto, il Giudice dovrà emettere un provvedimento con il quale revoca l’assegno di mantenimento sino a quel momento versato a favore dell’ex moglie, riconosciutogli in sede di separazione o di divorzio.
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