Separazione: quando non si può ottenere l’assegno di mantenimento

Redazione 16/09/16
In caso di separazione o divorzio in Comune, davanti all’ufficiale dello stato civile, non è più possibile ordinare nessun tipo di assegno di mantenimento.

Separazione in Comune: quali novità?

La Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno, che stabiliva che l’art. 12 del Decreto Legge 132/2014 doveva essere interpretato nel senso di consentire alcuni tipi di transazioni patrimoniali tra coniugi, è stata annullata dal TAR del Lazio, con la sentenza n. 7813 del 7 luglio 2016.

Il Decreto Legge 132/2014 (articolo 12) convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014, stabilisce che “i coniugi possono concludere”, davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso il quale è  trascritto l’atto di matrimonio, “un accordo di separazione personale” o di divorzio.

Ciononostante, l’accordo “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Sia la Legge che il Decreto Legge non specificano precisamente cosa intendano per “patti di trasferimento patrimoniale”. Per questo motivo le Amministrazioni avevano fin da subito richiesto chiarimenti al Ministero dell’Interno.

I chiarimenti del Ministero dell’Interno

Con la Circolare n. 19/2014, il Ministero inizialmente aveva stabilito che l’art. 12 andava interpretato nel senso di escludere qualunque valutazione di natura economica nell’ufficializzazione della separazione o del divorzio dinanzi all’ufficiale di stato.

Tuttavia, l’anno seguente il Ministero dell’Interno aveva emanato una seconda circolare, la n. 6 del 24 aprile 2015, che dava adito ad un’interpretazione della Legge di senso almeno parzialmente diverso; in quanto specificava che, nonostante fosse da escludere la possibilità di un accordo di corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, era possibile il versamento di denaro a titolo di assegno periodico.

Stando a quanto riportato dalla circolare, sia in caso di separazione che di annullamento del matrimonio, e persino nell’eventualità di modifica delle precedenti condizioni già pattuite.

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La sentenza del TAR del Lazio

Il TAR del Lazio, come anticipato, con la sentenza n. 7813/2016, ha giudicato illegittima proprio l’interpretazione di questa seconda circolare. Il ricorso contro il documento del Ministero dell’Interno era stato proposto dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) e da Donna chiama donna – Onlus.

L’interpretazione dell’art. 12 del Decreto Legge 132/2014 proposta dal Ministero, così come stabilito dal TAR del Lazio, è in contrasto anche con l’art. 24 della Costituzione e viola il diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in posizione di debolezza o soggezione, potrebbero essere costretti ad accordi patrimoniali lesivi dei rispettivi interessi.

Per quanto riguarda, infatti, il procedimento innanzi all’ufficiale dello stato civile, per sua natura molto semplificato, mancano adeguate garanzie di tutela, essendo facoltativa persino la presenza dell’avvocato.

I patti di trasferimento patrimoniale vietati nelle separazioni in Comune

Quindi, tra i “patti di trasferimento patrimoniale” vietati nelle separazioni in Comune rientrano tutte le valutazioni di natura economica che possono risultare dalla fine della convivenza, dal versamento di un assegno di mantenimento all’assegnamento della casa.

Redazione

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