In altri termini, nel caso in cui uno dei due ex-coniugi si sia rifatto una famiglia, anche solo di fatto, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno.
Sul tema i Giudici di Piazza Cavour erano già intervenuti con la sentenza n. 17195 del 2011 con la quale sentenziavano che la formazione di una famiglia di fatto faceva decadere il diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex-coniuge, ma si trattava di una sospensione solo temporanea e non definitiva, giustificata sulla circostanza che la famiglia di fatto è famiglia temporanea per definizione.
Con la sentenza de qua, i Giudici – partendo dal presupposto che la famiglia di fatto non consiste” soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli” – hanno modificato l’orientamento precedente.
Se la famiglia di fatto è qualcosa di serio e stabile i Giudici ritengono che “ il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto”.
Ma quando la famiglia di fatto è da considerarsi “stabile”?
Quando i conviventi progettano “un modello di vita in comune”, anche con la presenza di figli.
Con questa recente sentenza la Cassazione riconosce, sempre più, l’istituto della famiglia di fatto nel nostro Paese.
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