Infatti, nel caso di una coppia con regime di comunione dei beni, è possibile per i creditori di uno dei coniugi di pignorare, non solo il patrimonio di quest’ultimo, ma anche il 50% dell’altro coniuge. Diversamente, solo i beni del debitore possono essere aggrediti dai creditori in caso di separazione dei beni.
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Dalla comunione alla separazione dei beni: quando è possibile?
La scelta di migrare da un regime di comunione alla separazione dei beni è possibile in ogni momento. A tal fine, basta rivolgersi ad un notaio, stipulando una convenzione matrimoniale e richiedendone l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Se ha ad oggetto beni immobili, la convenzione deve inoltre essere trascritta nei registri immobiliari. In totale, una tale operazione costa 500 euro circa – 255 euro di imposte e 200 + IVA il pagamento del notaio.
Nel caso in cui la separazione dei beni fosse compiuta all’unico scopo di recare danno ai creditori, quest’ultimi potranno esercitare la cosiddetta azione revocatoria, che può essere esercitata entro cinque anni dalla stipula dall’atto notarile di modifica del regime patrimoniale.
Il suo scopo è proprio quello di rendere inefficaci tutti quegli atti che si rivolgono a pregiudicare i loro diritti.
La revocatoria
Nella separazione dei beni, ciascun coniuge mantiene una posizione patrimoniale indipendente, eccezion fatta per i diritti di successione. Il regime patrimoniale della coppia, infatti, non va a influire sui diritti ereditari.
Ha però rilevanza nel momento in cui vada stabilito il patrimonio che rientri nella successione. In caso di morte, i beni del coniuge defunto che erano in comunione legale verranno ripartiti nell’asse ereditario considerandoli solo al 50%, poiché la parte restante continuerà ad appartenere al superstite.
Solo i beni personali del defunto, non rientrando nella comunione legale, verranno ripartiti tra gli eredi calcolandoli al 100%.
I beni personali annoverano quei beni posseduti prima del matrimonio o acquisiti per donazione e successione, così come quelli necessari all’esercizio della professione, o altri dettagliatamente specificati. Al contrario, nel regime di separazione cadrà in successione l’intero patrimonio del defunto, che sarà divisibile al 100% tra gli eredi.
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