Nel caso di specie, in sede di separazione l’ ex marito chiedeva il rimborso del 50% dei costi sostenuti per aver contribuito alla costruzione dell’ immobile sito sul terreno che l’ ex moglie aveva ricevuto in donazione.
Si costituiva la convenuta contestando l’ ammontare in quanto ritenuta eccessiva chiedendo che da essa fosse detratta una cifra pari a Euro 77.468,54, di esclusiva proprietà di essa convenuta, in quanto ricevuta per successione e donazione, parimenti al terreno sul quale era stato realizzato l’immobile in questione.
Sulla questione, il Tribunale ritenne applicabile il principio enunciato dall’ art. 934 c.c. in base al quale: “il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine” (ex plurimis Cass. 3 luglio 2013, n. 16670 ord.);
Dall’ analisi della ctu le spese documentate dell’opera in questione ammontavano ad Euro 105.808,87.
Ne consegue, che all’ ex coniuge erano da liquidare il 50% delle spese riconosciute oltre interessi legali maturati a decorrere dallo scioglimento della comunione a seguito della separazione personale dei coniugi, momento in cui il diritto al rimborso era divenuto liquido ed esigibile.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento