Separazione con addebito

Rosalba Vitale 25/05/15
Oggi più del passato, i rapporti umani in particolare uomo- donna sembrano trovare difficoltà a trovare una stabilità emotiva.

Incomprensioni e poco dialogo spesso si risolvono dinanzi alle aule del Tribunale con la richiesta di separazione.

La Corte di Cassazione, recentemente ha preso in esame un caso di separazione con addebito.

La causa in oggetto, è iniziata per volontà della moglie di separarsi dal marito, al quale ascriveva gravi comportamenti tanto da richiedere l’addebito della separazione a suo carico.

Dalla lettura della ricorso si desumeva che il marito aveva nascosto alla moglie l’ infertilità la dipendenza dall’ alcool e l’ aver bloccato il ciclo di procreazione assistita che la stessa si era sottoposta per avere un figlio.

In Appello l’addebito era stata negato poiché non era stato provato il nesso causale tra il comportamento volontario ascritto al marito e l’ irreversibile crisi coniugale, dal momento che la condotta relativa all’ interruzione del progetto di fecondazione assistita risaliva a quattro anni prima del ricorso per separazione e non era neanche stata menzionata due aspetti fondamentali per una serena convivenza : l’infertilità e l’ etilismo tenuto nascosto nonostante la solidarietà della moglie.

Di diverso avviso , è stato il giudizio della Suprema Corte che con sentenza n. 7132 del 9 aprile ha disposto che: “ la Corte di Appello omette di considerare che entrambe compongono un quadro di violazione del tutto unilaterale della fiducia nella lealtà dell’ altro coniuge che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell’ effectio coniugalis”.

Segue: “ la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (Cass. 18074 /2014) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del marito, così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale”.

I giudici di Legittimità addebitando la separazione al marito hanno sottolineato che:

“Ha violato il dovere di lealtà che impone di mantenere – anche e soprattutto – nei momenti di difficoltà e criticità (siano esse soggettive od oggettive, affettive o di relazione, razionali o emotive) il dovere di correttezza tra i componenti della coppia (o, più in generale, della famiglia) e che richiede la scelta di comportamenti coerenti con i valori – condivisi – che hanno portato all’unione della coppia (ed all’eventuale progetto educativo della prole).

Ha tradito la fiducia personale che definisce l’aspettativa di regolarità e continuità nel comportamento dei componenti la coppia o il nucleo familiare, e che impone di non manipolare la comunicazione, e di fornire sempre una rappresentazione autentica, non parziale né mendace, delle proprie condotte e che pretende la sincerità, intesa come non ricorso al nascondimento, alla menzogna, alla frode e all’inganno.

Infine, è venuto meno al dovere di solidarietà che richiama i coniugi ad un atteggiamento di comprensione e di impegno attivo per aiutare il partner nei momenti di difficoltà ovvero per sostenerlo nei disagi e nelle criticità psichiche o fisiche”.

Rosalba Vitale

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento