Una riguarda l’assenza del preventivo di massima, nel comma 6 dell’articolo 1 si menziona che “costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”, l’altra le tattiche dilatorie “tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli”, da parte degli avvocati, che pare costituiscono pure “elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso”.
A livello generale, poi, è stata inserita un’altra modifica nel nuovo testo che rende più vincolante, per il giudice chiamato a valutare, l’applicazione delle norme all’interno del regolamento. Regolamento che si potrà applicare “analogicamente” anche nei casi “non espressamente regolati” dal suddetto. Il giudice mette in atto il decreto e smette di attenercisi come invece accadeva nella prima versione.
All’interno del “compenso unitario e onnicomprensivo”, invece, non è avvenuto l’inserimento delle spese sostenute dal professionista, cosa che, dal canto suo, aveva proposto pure il Consiglio di Stato.
Tale tematica era stata posta soprattutto per quelle professioni di area tecnica, nelle quali la comprensione delle spese sostenute nel corrispettivo accadeva (e accade) che venga esclusa nel modo più assoluto.
Per quanto concerne le professioni di area tecnica, comunque, non ci sono cambiamenti di rilievo nello stabilire i paramentri, almeno in termini di esito conclusivo. I nuovi compensi si consolideranno al di sotto del livello delle vecchie tariffe del 30% circa. Non diminuisce la flessibilità che spetta al giudice del 60% di aumentare, eventualmente, o ridurre il corrispettivo rispetto al paramentro standard scelto mediante l’applicazione del regolamento.
Il Consiglio di Stato, inoltre, aveva richiesto al ministero di Giustizia di non riprodurre dettagliatamente con i nuovi parametri i profili di una “tariffa mascherata”, elidendo così i parametri conosciuti come “a forcella” che indicano cioè un valore minimo ed uno massimo.
Del resto anche le tabelle sono rimaste invariate, nonostante nella scelta dei parametri generali per la liquidazione del compenso sono stati inseriti il “costo economico delle singole categorie componenti l’opera” e la “specificità della prestazione”, che vanno a sommarsi alla “complessità della prestazione” e subentrano ad un costo economico calcolato nella precedente versione sull’intera opera. Una variazione, fra l’altro, voluta anche dal Consiglio di Stato.
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