Sentenza Tar Piemonte: annullata l’elezione del Presidente e dei consiglieri della Regione

I cittadini della Regione Piemonte, se il Consiglio di Stato confermerà la sentenza del TAR Piemonte, dovranno tornare alle urne, ad un anno dalla scadenza naturale, per eleggere il Presidente della Regione ed il Consiglio Regionale.

Il TAR Piemonte, infatti, con dispositivo di sentenza depositato il 10 gennaio 2014, ha accolto il ricorso presentato il 7 maggio 2010 ed ha annullato:

il provvedimento dell’Ufficio Circoscrizionale per il Piemonte – Provincia di Torino – quale atto presupposto e preparatorio al conseguente atto di proclamazione degli eletti, con il quale è stata accettata ed ammessa la lista “pensionati per Cota” lista collegata al candidato presidente per la coalizione di centro destra, onorevole Roberto Cota;

l’atto di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Elettorale Centrale costituito presso la Corte di Appello di Torino con il quale, in data in data 9 aprile 2010, veniva proclamata l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del listino e si prendeva atto dell’avvenuta proclamazione dei consiglieri regionali per la Regione Piemonte a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 28 e 29 marzo 2010;

Il ricorso si fondava sulla asserita falsità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e delle relative sottoscrizioni, quanto alla lista “Pensionati per Cota” che era collegata la candidato alla carica di Presidente Roberto Cota e sulla falsità delle attestazioni di autenticazione effettuate da vari consiglieri comunali, la cui competenza ad autenticare le sottoscrizioni è strettamente vincolata alla rispettiva circoscrizione territoriale: un Consigliere comunale è privo della potestà di autenticare sottoscrizioni di accettazione di candidature al di fuori dell’ambito territoriale del Comune nel quale riveste la carica di Consigliere.

La vicenda giudiziaria, non ancora definitivamente conclusa a distanza di circa quattro anni, è stata caratterizzata da diversi aspetti particolari.

Innanzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso, posto che non era stato impugnato tempestivamente il provvedimento di ammissione della lista ma soltanto la proclamazione degli eletti.

IL TAR ha rilevato che gli atti endoprocedimentali finalizzati alla proclamazione degli eletti non possono essere autonomamente impugnati prima dell’adozione dell’atto di proclamazione degli eletti.

La Corte Costituzionale con sentenza 7.7.2010, n. 236, ha fissato il principio secondo cui l’impugnabilità degli atti prodromici e preparatori del procedimento elettorale costituiti dall’ammissione e dall’esclusione di liste rappresenta una facoltà. La Consulta ha, infatti, dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui esclude la possibilità di un’autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti”.

Il TAR ha inoltre evidenziato che mentre l’esclusione o ricusazione di una lista è immediatamente lesiva, importando l’immediata estromissione dalla competizione, la questione dell’immediata lesività del provvedimento di ammissione di una lista ad un confronto elettorale non è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza.

Secondo il Consiglio, Sez. V, 25-07-2005 n. 3922, l’ammissione di una lista, ancorché dotata di un effetto rilevante, può avere solo un effetto “possibilmente” lesivo, perché “ben potrebbe darsi un esito elettorale egualmente positivo nei riguardi di chi si è opposto all’ammissione”.

Circostanza che può essere apprezzata con sufficiente verosimile aderenza al dato reale solo all’esito delle elezioni, allorché a seguito dello spoglio sono noti nel numero i voti che quella lista ha ottenuto e che automaticamente si estendono al candidato alla carica di Presidente.

L’art. 130 prevede che “salvo quanto disposto nel capo I del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti”.

Ebbene, il Capo II, all’art. 129 contiene l’espressa deroga alla postergazione dell’impugnazione, delimitata ai soli provvedimenti di esclusione delle liste. Nessuna menzione è dei provvedimenti, speculari, di ammissione delle stesse.

Ne consegue che anche secondo il Codice del processo amministrativo possono essere immediatamente impugnati (e probabilmente viene individuato un onere di immediata impugnazione) solo i provvedimenti di esclusione delle liste, a cagione del noto effetto di arresto procedimentale che ogni provvedimento espulsivo reca in seno, là dove i provvedimenti di ammissione delle liste non possono essere gravati se non alla fine del procedimento elettorale ed in uno con l’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti.

Nell’idea del legislatore, presumibilmente, l’ammissione di una lista ad una competizione elettorale non è provvedimento immediatamente lesivo, derivando la lesività unicamente dagli effetti che l’ammissione di quella lista produce sull’esito della consultazione in ragione del numero e della direzione di voti veicolati da essa.

Con una prima sentenza dell’agosto 2010 il TAR Piemonte aveva rigettato tutte le eccezioni preliminari di nullità, inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità per giungere poi, con successiva ordinanza, la sospensione del giudizio, dopo aver verificato la proposizione dinanzi al competente Tribunale, della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista “Pensionati per Cota”, e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 41 del R.D. 17/8/1907, n. 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c.,

Ciò in quanto, secondo il TAR, le certificazioni di autenticazione di cui si tratta posseggono i tratti distintivi noti dell’atto pubblico, assunta da pubblico ufficiale e come tale assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., revocabile in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale della querela di falso.

La giurisprudenza ha a più riprese sancito la natura di atti pubblici alle autenticazioni di sottoscrizioni nell’ambito del procedimento elettorale.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti l’autenticazione è atto pubblico, proveniente da pubblico ufficiale: “l’autenticazione, ovverosia, secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’attestazione da parte del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione delle firme in sua presenza, previo accertamento dell’identità dei dichiaranti, corredata dell’indicazione delle modalità seguite per l’identificazione, della data e del luogo di autenticazione, del norme, del cognome e della qualifica rivestita (oltre alla firma ed al timbro dell’ufficio)”(Consiglio di Stato, Sez. V, 03-03-2005, n. 835).

Sulla medesima linea ermeneutica si è posto, del resto, anche il Giudice ordinario, che in maniera molto precisa ha statuito che “Invero non può dubitarsi che l’autenticazione fatta dal pubblico ufficiale delle sottoscrizioni delle liste elettorali o dei candidati costituisca atto pubblico, nel rispetto della definizione fornita dall’articolo 2699 del codice civile, essendo esso destinato a far prova di quanto nell’ atto medesimo contenuto o meglio di quanto attestato per scienza diretta del pubblico ufficiale, sino a querela di falso”.( Tribunale di Pescara Ord. 10-5-2004).

Dopo la sospensione del giudizio, e ad ultimazione del procedimento penale, la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva a 2 anni e otto mesi di carcere il consigliere regionale piemontese Michele Giovine della lista Pensionati per Cota per falso elettorale, che ha certificato irregolarmente assieme al padre Carlo, anche lui condannato a due anni, le firme elettorali della sua lista.

La sentenza della Cassazione ha fatto riprendere l’iter del procedimento amministrativo dinnanzi al TAR Piemonte chiuso con la sentenza di annullamento della proclamazione degli eletti.

Per completezza, va rilevato che sempre nello stesso processo davanti al Tar era pendente il ricorso incidentale di Giovine relativo a una vicenda speculare, quello della lista dei Pensionati ed Invalidi per Bresso, di Lugina Staunovo Polacco, anch’essa giudicata irregolare. Tale ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile con la medesima sentenza del 10 gennaio 2014.

A norma dell’art. 130 del Codice “La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi”.

Pertanto entro il 20 gennaio si conosceranno le motivazioni della sentenza.

L’appello al Consiglio di Stato deve essere proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza. I termini di trattazione sono dimezzati rispetto al giudizio ordinario.

Pertanto presumibilmente fra pochi mesi la vicenda giudiziaria dovrebbe essere conclusa, con possibile ritorno al voto.

Al di là delle questioni giuridiche che abbiamo esaminato, resta aperto un tema di evidente rilevanza: se il procedimento elettorale è viziato, giungere all’accertamento definitivo a distanza di quattro anni, a legislatura quasi ultimata, è segno evidente della disfunzione del sistema.

Tema peraltro, fatte le dovute distinzioni, emerso in tutta la sua complessità dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla legge elettorale, di cui si attendono in questi giorni le motivazioni, e sugli effetti della stessa sull’attuale composizione della Camera e del Senato.

Le regole della democrazia devono essere chiare e di rapida ed immediata applicazione ed interpretazione. Viceversa la stessa sovranità popolare, che si esprime principalmente attraverso il voto, risulta menomata.

 

Carlo Rapicavoli

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