Sentenza sul caso della nave “Louisa” fra Saint Vincent e Grenadine e Spagna

Con sentenza del 28 maggio 2013, il Tribunale internazionale sul diritto del mare ha declinato la propria competenza a statuire sul caso relativo all’imbarcazione “Louisa” fra Saint Vincent e Grenadine e la Spagna.

Ricordiamo brevemente i fatti all’origine della controversia. La nave “Louisa” battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine, approdava nel porto di Cadix, in Spagna, il 20 agosto 2004 per effettuare attività di prospezione dei fondali marini nel mare territoriale e nelle acque interne spagnole ed identificare eventuali giacimenti di gas e petrolio. Terminate tali operazioni nell’ottobre 2004, la nave restava volontariamente ancorata nel molo di EL Puerto de Santa Maria. Il 1° febbraio 2006, le autorità spagnole procedevano alla sua immobilizzazione e perquisizione, decise nell’ambito di un’inchiesta avviata dalle autorità giudiziarie spagnole per introduzione e detenzione di armi da guerra e reato di danneggiamento al patrimonio storico. In concomitanza con tali operazioni, le autorità spagnole procedevano all’arresto e al fermo di due membri dell’equipaggio e di un altro individuo presente a bordo, nonché all’immobilizzazione della nave “Gemini III” che, secondo le autorità di Saint Vincent e Grenadine, serviva come nave ausiliaria.

Adito da Saint Vincent e Grenadine il 24 novembre 2010, il 23 dicembre dello stesso anno il Tribunale di Amburgo rigettava la richiesta di misure cautelari presentata ai sensi dell’articolo 290, par. 1 della Convenzione sul diritto del mare. La procedura si è successivamente svolta secondo l’iter ordinario, vale a dire, lo scambio di conclusioni scritte delle parti e un ciclo di udienze dal 4 al 12 ottobre 2012.

Venendo alla sentenza del 28 maggio scorso, il primo punto di disaccordo riguardava la portata della competenza attribuita al Tribunale in base alle dichiarazioni effettuate dalle Parti ai sensi dell’articolo 287 della Convenzione di Montego Bay. Quest’ultimo conferisce difatti agli Stati parti la libertà di scegliere, ai fini della soluzione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, fra il Tribunale internazionale per il diritto del mare o la Corte internazionale di giustizia o un tribunale arbitrale.
Entrambi gli Stati in causa hanno ratificato la Convenzione di Montego Bay e effettuato una dichiarazione ex articolo 287. La Spagna ha scelto il Tribunale di Amburgo e la Corte internazionale di giustizia per la risoluzione di ogni controversia relativa all’interpretazione o applicazione della Convenzione, mentre Saint Vincent e Grenadine ha optato per il Tribunale sul diritto del mare limitatamente ai litigi concernenti il sequestro o il fermo delle proprie navi.
Rigettando la tesi sostenuta del governo spagnolo,il Tribunale ha accolto un’interpretazione ampia della dichiarazione di Saint Vincent e Grenadine, includendovi ogni controversia relativa alle norme della Convenzione che, espressamente o implicitamente, attengono al sequestro o al fermo delle sue imbarcazioni. Poiché l’ espressione “sue navi” ricomprende invece le sole imbarcazioni battenti bandiera di questo Stato, il Tribunale ha rilevato come la “Gemini III” fosse fondamentalmente autonoma ed esercitasse le sue attività in modo indipendente dalla “Louisa”, se non per un brevissimo lasso di tempo in cui le due navi hanno operato in modo congiunto. La nave “Gemini III” è stata dunque esclusa dal campo di applicazione della dichiarazione di Saint Vincent e Grenadine.

Il secondo aspetto affrontato nella sentenza riguarda la relazione fra competenza prima facie e competenza sul merito. A questo riguardo il Tribunale ha precisato che la competenza sul merito è necessariamente slegata dalla competenza prima facie precedentemente constatata nell’ambito di una richiesta di misure cautelari, in quanto la prima presuppone necessariamente la lettura e l’esame degli argomenti presentati dalle parti nel corso della procedura scritta ed orale.

Il Tribunale ha successivamente analizzato ed escluso ciascuno dei diversi fondamenti giuridici invocati da Saint Vincent e Grenadine a sostegno del proprio ricorso, concludendo nel senso dell‘inesistenza di una controversia relativa all’interpretazione o applicazione della Convenzione sul diritto del mare al momento dell’introduzione dell’istanza e, conseguentemente, della sua incompetenza ratione materiae a statuire sul caso.

Il Tribunale ha prima di tutto rilevato come il fermo della “Louisa” sia intervenuto nell’ambito di un procedimento giudiziario interno avviato in ordine alla presunta violazione della legislazione spagnola relativa alla protezione del patrimonio subacqueo e all’introduzione di armi sul territorio nazionale. Sono stati per questo motivo considerati non applicabili tanto l’articolo 73 della Convenzione di Montego Bay, relativo alla legislazione dello Stato costiero concernente le risorse biologiche della sua zona economica esclusiva, che l’articolo 226, relativo alle inchieste dello Stato costiero nei confronti delle navi straniere, e l’articolo 227, relativo al principio di non discriminazione delle navi straniere.
Per quanto riguarda l’articolo 87 della Convenzione, recante il principio della libertà dell’alto mare, il Tribunale ha escluso che tale norma possa essere interpretata in modo tale da conferire ad una nave straniera, immobilizzata nel porto di un altro Stato nell’ambito di una procedura penale in corso, il diritto di salpare e raggiungere l’alto mare. Tale era per l’appunto il caso della “Louisa” che, di conseguenza, non godeva di alcun diritto di riprendere la navigazione e uscire dagli spazi marittimi spagnoli in virtù del principio della libertà dell’alto mare.

Nel corso della procedura orale, Saint Vincent e Grenadine ha altresì dedotto la violazione da parte della Spagna dell’articolo 300 della Convenzione, che prevede l’esecuzione in buona fede degli obblighi derivanti dalla stessa e il divieto di abuso dei diritti conferiti agli Stati. Questa norma era invocata in particolare con riferimento alle presunte violazioni dei diritti fondamentali dell’individuo commesse dalle autorità spagnole nei confronti delle persone arrestate e detenute in occasione del fermo della “Louisa”. Il Tribunale ha tuttavia qualificato questa domanda come nuova ed ulteriore rispetto alle richieste iniziali formulate nell’atto di ricorso e, come tale, irricevibile.
I giudici hanno nondimeno richiamato l’attenzione sulle problematiche attinenti ai diritti dell’uomo che si possono presentare in occasione dell’ immobilizzazione di una nave straniera e del conseguente arresto degli individui a bordo. Richiamandosi alla sua giurisprudenza precedente, il Tribunale ha infatti ribadito che gli Stati sono tenuti ad adempiere gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare quelli relativi ai diritti dell’uomo, e in ogni caso a fornire garanzie procedurali adeguate.

Claudia Nannini

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