L’autocertificazione
Vengono semplificati gli obblighi di presentare i documenti indicati all’art. 30. In base alle nuove regole, l’erede ha la possibilità di allegare alla dichiarazione, in sostituzione dei documenti, in originale o autenticati dal notaio, anche copie non autenticate accompagnate da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
I documenti da allegare alla dichiarazione di successione
Documento indicato dall’art. 30 del D. Lgs. 31/10/1990 n. 346 | Autocertificazione |
a) Certificato di morte o copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o di morte presuntab) Certificato di stato di famiglia del defunto e di quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturalec) Copia autentica degli atti di ultima volontà dei quali è regolata la successione
d) Copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi e) Estratti catastali relativi agli immobili f) Certificato dei pubblici registri recante gli elementi di individuazione di navi e di aeromobili g) Copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui agli artt.15, comma 1, e 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e dei progetti di cui alla successiva lettera c) h) Copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge i) Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni i-bis) Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie
(a) I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del predetto decreto.
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NO (a)
NO (a)
SI’
SI’ NO
NO
SI’
SI’
SI’
NO |
Avvertenze:
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L’Agenzia delle entrate ha la facoltà di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
I lavori per la ristrutturazione energetica (art. 12)
È abrogato l’obbligo (art. 29, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185) di presentare, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dal 31/12, in via telematica la dichiarazione avente per oggetto le spese per la riqualificazione energetica degli edifici qualora i lavori proseguano per più periodi d’imposta, secondo le modalità indicate nel Provvedimento 6/5/2009.
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