Il reddito da lavoro autonomo
Le spese per alberghi e ristoranti
Viene semplificata la normativa sulla deduzione delle spese per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande: dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2015 tali importi non costituiscono compensi per il professionista se l’onere è sostenuto direttamente dal committente.
Nella stesura precedente (in vigore fino al 31/12/2014), il secondo periodo del comma 5 dell’art. 54 riconosceva la deduzione integrale di tali spese “se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura”.
Il nuovo quadro delle deduzioni è così articolato:
a) spese sostenute direttamente dal committente: non sono compensi per il professionista;
b) spese sostenute dal professionista: sono costi deducibili dal reddito di lavoro autonomo (rilevanti nella misura del 75%) entro il tetto massimo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta; se sono qualificate come spese di rappresentanza l’importo (ridotto nella misura del 25%) è deducibile entro il plafond dell’1% dei compensi;
c) spese sostenute in relazione a partecipazioni a convegni, congressi e simili: sono deducibili in ragione del 50% (importo che va considerato nella misura del 75%, cioè in sostanza, nella misura del 37,5% della spesa);
d) spese sostenute da dipendenti e collaboratori in trasferta fatta:
– fuori dal territorio comunale: sono deducibili integralmente entro il limite massimo di € 180,76 (elevato a € 258,23 per le trasferte all’estero);
– nell’ambito del territorio comunale: sono deducibili nella misura del 75%; se sono rimborsate al dipendente a piè di lista, sono deducibili integralmente in quanto sono parte integrante della retribuzione (e, quindi, costituiscono reddito di lavoro dipendente).
L’imposta sulle successioni (art.11)
L’esonero dalla rettifica della dichiarazione
Sono semplificate le regole in materia di imposta sulle successioni in quanto è limitato l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa: se dopo l’apertura della successione agli eredi sono erogati rimborsi d’imposta spettanti al defunto, non sussiste l’obbligo di presentare la conseguente dichiarazione integrativa o sostitutiva (art.28, comma 6), del D. Lgs. 31/10/1990, n. 346.
In qualsiasi caso, non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione qualora sussistono le seguenti condizioni (comma 7):
a) se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
b) se l’attivo ereditario ha un valore non superiore a € 100.000 (in precedenza € 25.822,84);
c) se l’attivo non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Tuttavia, sussiste l’obbligo dichiarativo qualora tali condizioni vengano a mancare a causa di sopravvenienze ereditarie.
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