Il decreto riconduce gli attuali riti speciali in materia civile a tre modelli unitari: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione.
Vengono raccolte, in un unico testo normativo, le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV.
Rimangono in realtà fuori dalla riforma, perché la delega conferita dal Parlamento al Governo non li comprendeva, i seguenti riti speciali:
– Procedure fallimentari (per le quali non è previsto alcun intervento in quanto si dà atto che ci sono state ben due riforme negli ultimi cinque anni)
– Procedimenti in materia di famiglia e minori (per i quali il Governo si riserva di intervenite nell’ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone)
– Procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale, codice del consumo
Riportiamo la scheda illustrativa predisposta dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.
“A) Gli scopi dell’intervento legislativo
– dare attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, completando la riforma del processo civile;
– ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale;
– restituire centralità al codice di procedura civile;
– fornire agli operatori del diritto un unico testo legislativo che razionalizza e riassume le regole processuali attualmente sparse in decine di leggi diverse
B) Ieri
33 riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali:
– prodotti da una legislazione priva di disegno organico;
– importante fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario;
– causa di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto per l’impiego di una terminologia incoerente;
– una delle cause della lunga durata dei giudizi civili
C) Oggi
Solo 3 riti previsti dal codice di procedura civile:
– eliminate le differenze di regolamentazione che non sono giustificate da esigenze effettive;
– uniformati i passaggi procedurali, per consentire una migliore organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari;
• regole più chiare, espresse con una terminologia uniforme, per ridurre al minimo i dubbi interpretativi
Una chiara inversione di tendenza rispetto al passato:
– razionalizzata e semplificata la normativa processuale presente nella
legislazione speciale;
– un unico testo normativo contenente tutte le disposizioni speciali;
– un testo complementare rispetto al codice di procedura civile (un codice B);
– in un unico testo tutte le norme che disciplinano ciascun procedimento speciale, con una formulazione ideata appositamente per evitare i dubbi interpretativi conseguenti all’adattamento dei modelli processuali;
– un nuovo metodo di lavoro per il legislatore, anche per il periodo futuro:
Far confluire in un unico testo tutte le norme processuali speciali in modo da garantire la coerenza del sistema processuale e ridurre le diseconomie che l’eccessiva frammentazione dei modelli processuali ha fino ad oggi provocato
D) I riti semplificati ricondotti al rito del lavoro
– l’opposizione a sanzione amministrativa;
– l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
– l’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
– l’opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti;
– i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy;
– le controversie agrarie;
– l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
E) I riti semplificati ricondotti al rito sommario di cognizione
– i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
– le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia;
– i procedimenti in materia di immigrazione:
— in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea;
— in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari;
— in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea;
— di riconoscimento della protezione internazionale;
— di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
– le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
– le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni:
— comunali, provinciali, regionali;
— per il Parlamento Europeo;
— le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;
– i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
– le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
– le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
– i procedimenti in materia di discriminazione;
– fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
– per l’accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi;
– fondate su handicap, orientamento sessuale ed età;
– nei confronti di disabili;
– le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
F) I riti semplificati ricondotti al rito ordinario di cognizione
– le opposizioni opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
– le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
– controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri;
– le controversie in materia di liquidazione degli usi civici;
– i procedimenti in materia di rettificazione del sesso”
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